Diritto Annuale 2013
Il Mise chiarisce le modalità e gli esoneri per le imprese oggetto della nota
Scarica Nota MISE prot. 0120930 del 17.07.2013
Il DPCM del 13.06.2013, pubblicato sulla G.U. n.139 del 15/06/2013, stabilisce che è prorogato dal 17 giugno all'8 luglio 2013, il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013. La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze
Il versamento potrà essere effettuato anche dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%
Si ricorda che è possibile eseguire il versamento del diritto annuale 2013 entro 30 giorni dalla scadenza, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, anche in ipotesi di compensazioni di crediti ( art. 3 Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005).
Gli importi non comprensivi dello 0,40% saranno considerati tardivi e, in quanto tali, sanzionati nella misura del 10% (art. 6 del Regolamento camerale approvato con delibera di Giunta camerale n. 27 dell’11.04.2012).
Si evidenzia che è compensabile il versamento dello 0,40% effettuato a titolo di interesse corrispettivo.