fbpx Diritto Annuale 2013 | Camera di Commercio di Cosenza
Diritto annuale 2013

Il diritto annuale 2013 dovuto dalle imprese di start-up, dalle imprese tra professionisti, dalle imprese di mutuo soccorso e dai confidi
Il Mise chiarisce le modalità e gli esoneri per le imprese oggetto della nota
Scarica Nota MISE prot. 0120930 del 17.07.2013
 

Proroga versamento diritto annuale 2013 per contribuenti per i quali sono previsti studi di settore

Il DPCM del 13.06.2013, pubblicato sulla G.U. n.139 del 15/06/2013, stabilisce che è prorogato dal 17 giugno all'8 luglio 2013, il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013. La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze
Il versamento potrà essere effettuato anche dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%

 
 

INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2013 - PRECISAZIONI PAGAMENTO DEL TRIBUTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA
Si ricorda che è possibile eseguire il versamento del diritto annuale 2013 entro 30 giorni dalla scadenza, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, anche in ipotesi di compensazioni di crediti ( art. 3 Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005).
Gli importi non comprensivi dello 0,40% saranno considerati tardivi e, in quanto tali, sanzionati nella misura del 10% (art. 6 del Regolamento camerale approvato con delibera di Giunta camerale n. 27 dell’11.04.2012).
Si evidenzia  che è compensabile il versamento dello 0,40% effettuato a titolo di interesse corrispettivo.
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0261118 del 21.12.2012 ha riconfermato per l’anno 2013 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21.04.2011.
Anche quest’anno tutte le imprese che hanno iscritto al Registro Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata ricevono la consueta lettera solo tramite questa modalità; per tutte gli altri soggetti la spedizione avviene nel tradizionale formato cartaceo.
 
 

PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2012 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO
 Il termine per il versamento del diritto annuale 2012 è scaduto il 18 giugno 2012 (oppure il 9 luglio 2012 per tutte le imprese individuali e per le società soggette a studi di settore). Fanno eccezione le società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, che hanno particolari termini di pagamento.
Le imprese che non hanno effettuato il versamento del diritto annuo entro i 30 giorni successivi alle scadenze ordinarie sopra indicate con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, potranno sanare la violazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (entro un anno dalla violazione). In questo caso sarà dovuta una sanzione ridotta pari al 6% dell’importo del diritto (con circolare prot. 62417 del 30.12.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento del diritto annuale la riduzione della percentuale della sanzione -dal 6% al 3% -disposta dall’art. 16 del D. Lgs. 185/08 convertito in legge n. 2 del 28.01.2009).
Per i versamenti incompleti, nel caso in cui il primo pagamento parziale è stato eseguito oltre la naturale scadenza, la sanzione del 6% va calcolata sull’intero importo dovuto.
Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su modello F24 sez. IMU e Tributi locali contestualmente per:
cod. trib. 3850  diritto dovuto
cod. trib. 3851  interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera
cod. trib. 3852 sanzione ridotta
 La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda né nei 30 giorni successivi con modello F24.