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Approfondimenti

25/06/2015

L’Ufficio prende in carico i verbali (secondo le proprie competenze per materia) redatti e trasmessi dagli Organi di Vigilanza ai sensi della Legge 689/81, art. 17, cioè quelli per i quali all’origine non è stato effettuato, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta da parte dell’interessato.

In tal caso, l’Ufficio conduce l’istruttoria del procedimento e, previo esame delle memorie difensive e/o audizione della parte interessata, qualora la medesima ne abbia fatto richiesta, conclude in sede amministrativa il procedimento sanzionatorio con l’emissione di ordinanza ingiuntiva o proscioglimento.

L’Ufficio dispone, altresì, sempre limitatamente alle materie di sua competenza, la confisca o la restituzione di merci e/o attrezzature, nel caso in cui il tipo di infrazione elevato dagli organi di vigilanza coinvolga il sequestro delle stesse.

 

COMPETENZE PER MATERIA

Infrazioni in materia di:

Registro delle Imprese e Protesti Cambiari, Albi e Ruoli camerali, compresi gli Albi Tecnici, magazzini generali, contratti negoziali fuori dei locali commerciali e contratti a distanza, o ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato, sottoposto a marchi o contrassegni CE di cui al DPR 571/82, art. 1), ad esempio: tessili, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, compatibilità elettromagnetiche, ecc.

 

COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DI UNA ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO

Entro 30 giorni dalla notifica occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate sull’ordinanza stessa. L’interessato deve poi trasmettere copia della ricevuta di versamento alla CCIAA di Cosenza, Area 2 Ufficio Sanzioni, Via Calabria n. 33 - 87100 COSENZA

È ammesso, tuttavia, ricorso presso il Tribunale competente per territorio (ex art. 22 e art. 22-bis della Legge 689/81).

Nota bene: il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.

Qualora sussistano i requisiti, previa richiesta dell’interessato, è facoltà dell’Ente concedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. Le rate (il cui numero non può essere superiore a 30) hanno scadenza mensile e non possono avere un importo inferiore a Euro 15,49 (Lire 30.000). In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, Legge 689/81).

Nel caso che non venisse effettuato il pagamento entro i termini, sarà attivata la PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA.

 

PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza (30 gg. dalla notifica, più altri 30 gg. assegnati all’ufficio riscossione per la comunicazione dell’intervenuto adempimento), la Camera di Commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo al Consorzio Nazionale dei Concessionari che dà incarico alla Esattoria territorialmente competente per la riscossione.

L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge (art. 27, Legge 689/81).

La procedura coatta può essere avviata per le somme con base uguale o superiore a Euro 16,53 (lire 32.000), entro il termine di 5 anni dalla notifica dell’ordinanza.

 

COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DI UNA CARTELLA ESATTORIALE

Entro 60 gg. dalla notifica della cartella occorre effettuare il pagamento mediante versamento presso il Concessionario indicato sulla cartella esattoriale.

L’interessato deve poi trasmettere copia della ricevuta di versamento alla CCIAA di Cosenza Ufficio Sanzioni – Via Calabria 33 - Cosenza.

Qualora non venisse effettuato il pagamento entro i termini, il Concessionario incaricato attiverà la procedura prevista dal D.Lgs. 46/99 (fermo auto, ecc.).

La Camera di Commercio può disporre su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili (al massimo n. 60 rate - art. 7, DLgs 46/99). In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dalla Camera di Commercio, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione (art. 26, Legge 689/81).

Può essere, tuttavia, proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (art. 19 e art. 21, D.Lgs. 546/92). Il ricorso è ammesso solo per vizi della regolarità e validità degli atti esecutivi e deve essere proposto al Giudice di Pace in base alle disposizioni contenute nella Legge speciale 689/81, art. 23, modificato dall’art. 99 del D.Lgs. 507/99.

 

Ufficio Sanzioni Amministrative 
Via Calabria, 33 
87100 Cosenza 
Tel 0984.815.246 / 0984.815.283 (per le sanzioni amministrative) 
Fax 0984.815.284 
E-mail ufficio.sanzioni@cs.camcom.it

25/06/2015
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