Società di persone
Le società di persone possono essere di due tipologie:
- società in nome collettivo, (artt. 2291 - 2312 c.c.): in cui tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- società in accomandita semplice, (art. 2313 - 2324 c.c): caratterizzata da due categorie di soci, ovvero i soci accomandanti, che rispondono delle obbligazioni assunte dalla società limitatamente alla quota conferita; i soci accomandatari, a quali spetta in via esclusiva la gestione e la amministrazione della società, rispondono, al contrario illimitatamente e solidalmente alla società.
- Iscrizione atto costitutivo
- Iscrizione altri atti
- iscrizione atto modificativo dei patti sociali
- iscrizione atto di trasferimento di sola sede legale all'interno dello stesso comune
- iscrizione atto di trasferimento di sede da altra provincia
- iscrizione di atto di trasferimento di sede in altra provincia
- trasferimento sede per variazione toponomastica imposta dal Comune
- dichiarazione di atto di recesso
- dichiarazione di recesso del socio
- deliberazione di esclusione del socio
- morte del socio (comunicazione)
- cessione di quote/donazione / mortis causa
- società di persone con unico socio
- usufrutto o nuda proprietà; quota di società di persona
- Scioglimento, liquidazione, e cancellazione della società
- iscrizione atto di scioglimento e di liquidazione
- istanza di cancellazione al termine della liquidazione
- istanza di cancellazione ai sensi del 2272 c.c.
- iscrizione atto di scioglimento con o senza liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione