Bilanci
ATTENZIONE! Per la Camera di Commercio di Cosenza NON è consentito presentare il bilancio d'esercizio a mezzo "procura speciale"
Con il provvedimento del Conservatore RI, viene disposto il rifiuto delle istanze relative a deposito di Bilanci nel registro delle imprese poiché carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta o errata, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell’elenco allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. Determinazione Dirigenziale n. 197/2022 - Elenco allegato alla DD 197/2022 con motivazione rifiuto
05.05.2022 - Partecipa al webinar su DIRE, in programma martedì 10 maggio 2022 dalle 15:00 alle 17:00 - Leggi la news e registrati per partecipare gratuitamente alle attività formative
04.05.2021: Ciclo di cinque webinar gratuiti sul deposito bilanci con le novità 2021 (dal 10 al 14 maggio 2021)
18.06.2020: Webinar gratuito su deposito bilanci - 25 giugno 2020 ore 15:00
- relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente
- approvati a partire dal giorno 3 Marzo 2015
Entro il 2 marzo 2015 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di sabato 28 febbraio 2015), i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014.
Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale ne’ dell'elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.
- per i bilanci approvati fino alla data del 3 marzo 2015 potrà essere adottato il vecchio sistema, con la nota integrativa in .PDF/A senza la tassonomia;
- per i bilanci approvati, invece, in data successiva al 3 marzo 2015, tutti gli allegati, compresa la nota integrativa, dovranno essere redatti secondo con la nuova tassonomia.
In conclusione, la nuova tassonomia XBRL diverrà obbligatoria, anche per la redazione della nota integrativa, solo per i bilanci approvati (e non depositati) dopo il 3 marzo 2015.
Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.
Sono esclusi da tale obbligo:
- i Consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei Fidi (Confidi) definiti all'art. 13 della Legge 24/11/2003, n. 326;
- i Consorzi per l'internazionalizzazione assimilati, ai sensi del D.L. 22/06/2012, n.83, ai Confidi.
Entrambi i suddetti soggetti devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni, cioè depositare l’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.
Diritti di segreteria ed imposta di bollo per il deposito, con modalità telematica, della situazione patrimoniale dei Consorzi con attività esterna:
§ diritti di segreteria € 62,70;
§ imposta di bollo € 65,00.
BILANCI D’ESERCIZIO - NUOVA TASSONOMIA XBRL - Esteso l’obbligo alla nota integrativa a decorrere dal 3 marzo 2015
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico contenente l'Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, previsto dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.
Con tale avviso viene reso noto che, dal 17 novembre 2014, sul sito istituzionale dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio (vers. 2014-11-17).
L'Associazione XBRL Italia, con riferimento a detta pubblicazione, ha comunicato che la data di disponibilità della tassonomia, indicata dall'articolo 5, comma 4 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, è da intendersi quella del 28 febbraio 2015, per cui devono essere conformi alla tassonomia ver. 2014-11-17 i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.
Da tale data, anche le tabelle contenute nella Nota Integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), per evitare il possibile sorgere di difficoltà”.
- per i bilanci approvati fino alla data del 3 marzo 2015 potrà essere adottato il vecchio sistema, con la nota integrativa senza la tassonomia;
- per i bilanci approvati, invece, in data successiva al 3 marzo 2015, tutti gli allegati, compresa la nota integrativa, dovranno essere redatti secondo con la nuova tassonomia.
In conclusione, la nuova tassonomia XBRL diverrà obbligatoria, anche per la redazione della nota integrativa, solo per i bilanci approvati (e non depositati) dopo il 3 marzo 2015.
CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 2 marzo 2015
Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
Pertanto, nel caso in cui l’esercizio chiuda al 31 dicembre 2014, entro il 2 marzo 2015 dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.
Nel caso la Rete sia dotata sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.
Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.
La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.
Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l’obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.
Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.
L’art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15.11.2011, ha così modificato l’art. 2630 del cc:
“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
I soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 cc, modificato dall’art. 9, comma 5,Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011,
dal 15/11/2011 |
importo oblazione |
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza |
Euro 91,56 |
Bilanci depositati |
Euro 274,66 |
Le sanzioni verranno applicate ad ogni soggetto obbligato al deposito.
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