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Deposito del bilancio e sanzioni

Osservanza delle norme di cui agli art. 2478 bis e 2364 c.c. in merito alla convocazione dell'Assemblea
18/11/2019
La normativa impone che l'assemblea che deve approvare il bilancio debba essere convocata non oltre 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale (salvi i casi di cui all'art.2364 c.c. che disciplina la proroga a 180 g. g. dalla chiusura dell'esercizio)
L'inosservanza della citata normativa comporta l'applicazione della sanzione di euro 2.064 ai sensi dell'art. 2631 comma secondo c.c., per ogni obbligato.
Qualora pero' l'assemblea sia stata convocata nei termini e non si sia comunque giunti all'approvazione del bilancio per vari motivi (assemblea deserta, quorum non raggiunto etc), l'impresa non è sanzionabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2369 c.c, in riferimento alla seconda convocazione delle S. P. A. Premesso che ai fini del deposito del bilancio l'unico verbale richiesto è quello di approvazione del medesimo, qualora vi siano state delle precedenti convocazioni nei termini,(ma l'assemblea che approva il bilancio risulta convocata dopo 120 gg dalla chiusura dell'esercizio), sarebbe opportuno allegare alla pratica di deposito del bilancio i relativi verbali, cosi da fornire già in prima battuta la documentazione necessaria per valutare in seguito l'applicabilità delle relative sanzioni. In mancanza di tale documentazione e qualora non sia neanche indicato che l'assemblea che approva il bilancio non è in prima convocazione, l'Ufficio applicherà le sanzioni del caso. Il verbale di prima convocazione nei termini di legge, dovrà essere allegato nella forma “scansionata” ossia tratto dal libro verbali dell' assemblea, da cui si possa evincere con chiarezza l'apposizione del timbro di bollatura e vidimazione, con indicazione degli estremi di vidimazione, apposizione dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo e firma digitale dell'amm.re o professionista incaricato. Inoltre, si raccomanda di sensibilizzare le imprese, circa la necessità di presidiare costantemente la PEC, tramite la quale giungono alle imprese richieste di integrazione documentale che il Responsabile del procedimento per le sanzioni del Registro Imprese ritene di dover inviare, prima dell'emanazione del verbale di accertamento di infrazione amministrativa, nei casi in cui:
1) nel verbale che approva il bilancio (assemblea convocata fuori termine) si fa riferimento ad una o piu' precedenti convocazioni,
2) nella pratica di deposito bilancio è stata allegata anche la copia della precedente convocazione nei termini, ma non nella forma suindicata.
30/11/2022