facchinaggio
Aggiornamento al 26.10.2016
Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialidel 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate: portabagagli facchini e pesatori di mercati agro-alimentari facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri) facchini doganali facchini generici accompagnatori di bestiame facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.
Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.
Non rientrano nell’attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.
Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia: la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso; pesatori pubblici
Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività di facchinaggio e movimentazione merci, hanno titolo all’iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.
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Normativa di riferimento
- Decreto 30 giugno 2003 n. 221
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- Circolare 30 dicembre 2003
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