Redazione atti costitutivi di srl start up
E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale del 1° luglio 2016 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello tipizzato di costituzione di Start-up innovative, aventi forma di società a responsabilità limitata, secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016.
Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.
Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
L’atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte. La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L’ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Effettuata la registrazione la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Successivamente, l’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio. L’ufficio del Registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'artico lo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Tale dicitura verrà tolta dall’ufficio al momento dell'iscrizione nell’apposita sezione speciale.
La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese comporta il rifiuto dell’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del Codice civile.
Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle nuove specifiche tecniche, le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016.
Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.
Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con firma digitale, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.
L’atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte. La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L’ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Effettuata la registrazione la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.
Successivamente, l’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del Registro delle imprese competente per territorio. L’ufficio del Registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti.
In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'artico lo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Tale dicitura verrà tolta dall’ufficio al momento dell'iscrizione nell’apposita sezione speciale.
La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese comporta il rifiuto dell’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del Codice civile.
Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle nuove specifiche tecniche, le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il 20 luglio 2016.
Riferimenti Normativi
Decreto Direttoriale 01.07.2016
Allegato 1 D.D. 01.07.2016
Allegato 2 D.D. 01.07.2016
Allegato 3 D.D. 01.07.2016
Circolare Ministeriale Luglio 2016
Ulteriori Approfondimenti