Compensazione e Rimborsi
COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE
Nel caso di importi relativi al diritto annuale versati in eccedenza con modello F24 (come anche nel caso di versamenti non dovuti versati con modello F24), è preferibile per il contribuente utilizzare la compensazione con modello F24, che consente di adoperare immediatamente il credito vantato verso la Camera per pagare tributi di altre annualità del diritto annuale o altre tipologie di tributi che devono essere versati con F24.
Per compensare il credito da diritto annuale è necessario utilizzare il modello F24 ordinario compilando la sezione "IMU e altri tributi locali", indicando Codice Ente CS, l'anno di riferimento in cui è presente il credito e l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito" limitatamente a quanto erroneamente versato con F24 con il codice tributo 3850.
Qualora si utilizzi il modello F24 semplificato, nella colonna Sezione, indicare la sigla EL (ovvero sezione Enti locali).
Qualora si utilizzi il modello F24 semplificato, nella colonna Sezione, indicare la sigla EL (ovvero sezione Enti locali).
NON è possibile, compensare gli importi versati con il codice tributo 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) ne' gli importi con codice tributo 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) - rif. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23/05/2003 ("Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.").
E' necessario contattare preventivamente gli uffici competenti della Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e NON correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate. L'invio del modello F24, viene in ogni caso controllato da Agenzia Entrate Riscossione, che ne accetta la disposizione oppure ne scarta la ricezione per anomalie rilevate.
NON è possibile effettuare la compensazione quando:
- l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che NON prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che NON prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- il credito è prescritto, come da disciplina contenuta nel Codice Civile.
RIMBORSI DIRITTO ANNUALE
Le richieste di rimborso devono essere presentate o proposte, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 17 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001).
Nei casi di:
- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con modello F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse dal modello F24.
- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con modello F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse dal modello F24.
la domanda di rimborso è l’unico mezzo per ottenere la restituzione di somme erroneamente versate a titolo di diritto annuale, in quanto NON è applicabile la compensazione
In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24 (vedi modalità ad inizio pagina).
La richiesta di rimborso deve essere presentata all'Ufficio tributi in carta libera, ovvero utilizzando il modello di rimborso, corredato dalla documentazione necessaria a comprovare il credito (copia modello F24, copia ricevuta del protocollo della pratica telematica, copia ricevuta versamento effettuato allo sportello), dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (oppure firmato digitalmente dal richiedente avente diritto - in tal caso non è necessario allegare copia del documento di identità) e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda).
Le richieste di rimborso possono essere inviate sulla casella PEC della Camera di Commercio cciaa@cs.legalmail.camcom.it indicando tra i destinatari anche l'indirizzo mail dell'ufficio tributi: tributi@cs.camcom.it
Ultimo aggiornamento pagina: 01/03/2024
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