fbpx Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa | Camera di Commercio di Cosenza

Il Decreto Legge n. 118 del 2021 (link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06353/sg), come convertito dalla Legge n. 147 del 21.10.2021, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
 

L’entrata in vigore di questo istituto precede quella dell’OCRI, l’Organismo di gestione delle crisi di impresa creato obbligatoriamente ed esclusivamente presso ogni Camera di commercio così come previsto dal D. Lgs n.14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” la cui effettiva operatività è stata rinviata dal D.L. 118/2021 al 31/12/2023.

 

La procedura è in vigore dal 15 novembre 2021, è stragiudiziale e permette in tempi rapidi ed a costi più accessibili la risoluzione delle crisi di impresa temporanea e reversibile.

 

Gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza che sono interessati dal nuovo istituto e che vogliono risanare il patrimonio aziendale possono accedere alla nuova procedura tramite la piattaforma nazionale telematica (link https://composizionenegoziata.camcom.it) per la presentazione delle istanze di nomina di un esperto indipendente.

 

Piattaforma telematica nazionale Composizione Negoziata Crisi d'Impresa

 

La piattaforma contiene inoltre:

- un test pratico, utilizzabile in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento.
- una check-list (lista di controllo) per consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto l’analisi di coerenza del piano;
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.

 

L’esperto indipendente viene nominato da una Commissione istituita presso la Camera di Commercio capoluogo di Regione (per la Regione Calabria la Camera di Commercio di Catanzaro), composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto.

Se l’istanza viene presentata da una impresa di minori dimensioni c.d. “sotto soglia”, la nomina è di competenza della Camera di Commercio di Cosenza.

 

L’esperto indipendente agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa. Le trattative hanno l’obbligo di riservatezza. E’ prevista l’attivazione di misure protettive del patrimonio sottoposte alla conferma del giudice competente per territorio.

 

Relativamente alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio, l'imprenditore commerciale e agricolo, oltre ad avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, può chiedere, con apposito modulo (disponibile in: versione editabile in word e versione in .pdf) da firmare digitalmente ed inserire nella piattaforma telematica nazionale, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio che sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 6 legge 147/2021).

Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese, la richiesta di applicazione di misure protettive produce un importante effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Sempre dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 6 comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da Unioncamere in data 29/11/2021, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto sarà eseguita “d’ufficio”.

E’ importante tener presente che l’articolo 7, comma 1 prevede che “L’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative”.

Al fine di agevolare il deposito del ricorso in Tribunale l’Ufficio del registro delle imprese avviserà il giorno prima gli imprenditori - mediante comunicazione via pec – dell’imminente pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. 

Sempre ai sensi dell’art. 7 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 “Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”.

Quest’ultimo adempimento pubblicitario va invece richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione di un modello digitale I2 (imprese individuali) e S2 (società) compilando rispettivamente il riquadro 31 e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

 

 

La procedura si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Se la relazione è negativa la procedura viene archiviata.

 

Gli esperti sono scelti da un apposito elenco regionale tenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro.

 

La domanda di iscrizione all’elenco degli esperti va presentata:
- agli Ordini professionali di appartenenza se il richiedente è un professionista iscritto da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro;
- alla Camera di Commercio di Catanzaro se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei prescritti requisiti.

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio 8 - Servizi Legali e Tutela del Consumo ai seguenti recapiti:

- Telefono: 0984 815 253 - 229 - 208
- Posta Elettronica: conciliazione.arbitrato@cs.camcom.it
- PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

 

Orari: visita la pagina dedicata con gli orari di tutti gli uffici.

 

 


 

Pagina creata: 15 novembre 2021
Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2022

 

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2021; Composizione negoziata; Crisi d'Impresa