Iscrizione e modifica
L’esercizio dell’attività di installazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, della legge n. 46 del 1990:
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laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
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oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
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oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
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oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
Se tali requisiti non sono posseduti dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società, occorre obbligatoriamente nominare un responsabile tecnico che può essere un collaboratore esterno, oppure un socio o uno degli amministratori, in caso di società, che li possieda.
Il responsabile tecnico è preposto all’esercizio delle attività.
Termini
L’attività impiantistica inizia legittimamente dal giorno in cui viene presentata la denuncia al Registro Imprese, completa di corretta documentazione.
Documentazione da presentare
L’impresa individuale o societaria, che intenda svolgere attività di installazione, è tenuta a presentare presso il registro delle imprese di competenza una denuncia di inizio attività, che contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti professionali richiesti o in mancanza la nomina di un responsabile tecnico.
La documentazione si distingue a seconda che si tratti di impresa individuale o di società.
Normativa di riferimento
- Art. 8 L. 29.12.93 n. 580
Scarica il documento [54 KB] - formato PDF per Acrobat Reader - D.P.R. 7.12.95 n. 581
Scarica il documento [47 KB] - formato PDF per Acrobat Reader - D.P.R. 14.12.99, n.558, artt. 7-8
Scarica il documento [22 KB] - formato PDF per Acrobat Reader - Codice civile artt. 2188; 2189; 2193; 2195; 2196; 2197.
- T.U. 445/2000 Documentazione amm. - art. 38, comma 3.
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