Sanzioni e Cartelle Esattoriali
Alle imprese che abbiano commesso una violazione relativa al diritto annuale e che non abbiano effettuato il ravvedimento, sarà irrogata una sanzione a mezzo di cartella esattoriale (art. 18 L.580/1993, D.Lgs. 472/1997, D.M. 27.1.2005 n. 54, Regolamento Camerale (adottato con delibera di giunta camerale n. 27 dell’11.04.2012) per come modificato con D.G. n. 72 del 19/09/2016.
Sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa tutte le imprese che:
• hanno omesso del tutto il versamento;
• hanno effettuato un versamento incompleto;
• hanno versato il tributo alla scadenza prevista per il versamento con 0,40%, ma omettendo l'applicazione dello 0,40% stesso (anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione);
• hanno effettuato un versamento in ritardo
Se la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza naturale, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione tramite cartella esattoriale, versando contestualmente l'importo del tributo e le somme dovute a titolo di ravvedimento.
• Se il pagamento non è stato proprio eseguito l'impresa è sanzionabile per la violazione di "omesso versamento"; sono dovuti gli interessi sulle somme non versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di irrogazione della sanzione;
• Se il pagamento è stato parzialmente eseguito entro la naturale scadenza l'impresa è sanzionabile per "omesso versamento" limitatamente alle somme non versate (circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2189 dell'11/03/2008); sono dovuti gli interessi sulle somme non versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di irrogazione della sanzione;
• Se il pagamento è stato parzialmente eseguito ma in data successiva alla naturale scadenza l'impresa è sanzionabile per "omesso versamento" dell'intero importo dovuto (circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2189 dell'11/03/2008); sono dovuti gli interessi, sulle somme già versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data dell'eseguito pagamento e, sulle somme non versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di irrogazione della sanzione.
• Se il pagamento è stato eseguito entro 30 giorni dalla scadenza naturale , ma senza l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, l’impresa sarà sanzionata per omessa mora nella misura del 10%.
• Tutto quanto versato con oltre 30 giorni di ritardo, (senza il corretto utilizzo del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza naturale), rientra nella categoria di “omesso versamento”; in questo caso sarà irrogata la sanzione nella misura del 30% per il diritto non versato (in tutto o in parte) oppure versato con ritardo superiore a 30 giorni.
L'art. 10 del D.M. 54/2005 dispone che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale debbano essere notificate a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all'anno in cui è avvenuta la violazione (anno di riferimento del diritto annuale).
Si rammenta comunque che al diritto annuale e gli interessi si applica il termine di prescrizione ordinaria (10 anni) che decorre dalla data naturale di scadenza.
La notifica è effettuata nei confronti delle tipologie di destinatario elencate all'art. 11, comma 2 del Regolamento, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia.
E' stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.
Nei seguenti casi:
1. errore di persona
2. evidente errore logico o di calcolo
3. doppia imposizione
4. pagamenti regolarmente eseguiti, ma non attribuiti
5. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera
Il contribuente che vuole contestare la cartella esattoriale può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza entro 60 gg. dalla notifica tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto-15 settembre).