Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
PEC – Domicilio digitale
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’indirizzo deve essere esistente, valido e attivo ed inoltre deve essere univocamente riconducibile all’impresa (NON essere assegnato ad altri).
Obbligo di comunicazione
Soggetti obbligati sono tutte le imprese costituite in forma societaria (art. 16 - DL 185/2008 e s.m.i.), ovvero, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia, imprese individuali (art. 5 L. 221/2012 e s.m.i.) attive e non soggette a procedure concorsuali, sono tenute alla comunicazione di un domicilio digitale.
Non è ammessa la domiciliazione presso terzi (es. studi professionali).
In base all’ art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette a:
- applicazione di sanzioni: il pagamento in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro;
- attribuzione d'ufficio, dalla Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
NOTA BENE: il domicilio sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC, pertanto potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti (es. atti amministrativi da parte di altre P.A., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari ecc.).
Come verificare la propria posizione
É possibile verificare se la propria PEC è esistente ed è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese accedendo a: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home
Se l'indirizzo PEC è indicato, occorre verificare che la casella sia effettivamente operativa presso il proprio gestore (si consiglia di inviare un messaggio di prova e attendere la ricezione della ricevuta di consegna, che attesta il corretto funzionamento della casella).
NOTA BENE: il domicilio digitale non valido o scaduto è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese.
Il Registro Imprese verifica periodicamente, con modalità automatizzate, se gli indirizzi iscritti siano attivi, validi e univocamente riconducibili all'impresa, secondo quanto disposto dalla Direttiva del MISE del 13 luglio 2015
Nel caso in cui all'esito della ricerca non figuri il campo PEC possono verificarsi due ipotesi:
a) la PEC è regolarmente esistente e attiva presso l'impresa, ma non è mai stata iscritta nel Registro delle Imprese (pertanto occorre mettersi in regola presentando la relativa domanda);
b) l'impresa non si è mai dotata di casella PEC (in questo caso occorre preventivamente attivare la PEC e quindi comunicarla al Registro delle Imprese).
La domanda è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconterà i relativi importi previsti).
Per la predisposizione della comunicazione, consultare:
05.08.2024- Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle imprese societarie inadempienti – riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 144 e 145 del 27/05/2024 di avvio del procedimento
Si comunica che con determina dirigenziale n. 222 del 02/08/2024 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del domicilio digitale alle imprese individuali e imprese societarie inadempienti con riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 144 e n. 145 del 27/05/2024.
Determinazione dirigenziale n. 222 del 02/08/2024
27-05-2024 Avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale in caso di inadempienza ai sensi dell’art. 37 D.L. 76/2020
Si notifica che in data 27/05/2024 è stato avviato il procedimento d’ufficio per iscrivere il domicilio digitale delle imprese e delle società che ne sono prive, come disposto dall'art. 37 del Decreto Legge 76/2020.
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 145 del 27.05.2024 per le imprese individuali:
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 144 del 27.05.2024 per le società:
Si fa presente che poiché queste imprese sono prive di un domicilio digitale (PEC) valido, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 e della legge n. 69 del 18.06.2009, la notificazione dei suddetti provvedimenti, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, avviene mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Cosenza dal 27/05/2024 all’11/07/2024 come da Regolamento consultabile online.
Scaduto il termine dell’11 luglio 2024 la Camera di commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento.
10.11.2023 - Iscrizione d’ufficio della cancellazione dei domicili digitali/PEC revocate di cui al procedimento avviato con DD n.368/2023
Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, con Determina Dirigenziale n.424/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati per i quali era stato avviato il procedimento con DD 368/2023.
Consulta l'elenco. Determina Dirigenziale n.424/2023
29-09-2023 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC REVOCATI DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 28/09/2023
L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, in ossequio alla normativa vigente in materia di Posta Elettronica Certificata/Domicilio Digitale (D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 – D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 – Art. 37 del D.L. 76/2020 convertito il Legge n. 120/2020) – D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) – Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015) ha avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC “revocati” di imprese individuali e società.
- AVVISO di avvio del Procedimento
- ELENCO delle caselle di Posta Elettronica Certificata di società ed imprese individuali in corso di cancellazione
L’avviso e l’elenco resteranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Camerale e nella sezione Registro Imprese del medesimo sito.
TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI INTERESSATI A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
Determinazione dirigenziale n. 368 del 28/09/2023 Elenco PEC Avviso avvio del procedimento
06.06.2023- Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle imprese societarie inadempienti – riferimento alle d.d. n.133 e n.134 del 23/03/2023 di avvio del procedimento
Si comunica che con Determina Dirigenziale n.225 del 05/06/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del domicilio digitale alle imprese individuali e imprese societarie inadempienti con riferimento alle d.d. n.133 e n.134 del 23/03/2023
Scarica la Determina Dirigenziale n.225 del 05/06/2023
23.03.2023- Avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale in caso di inadempienza ai sensi dell’art. 37 D.L. 76/2020
Si notifica che in data 23/03/2023 è stato avviato il procedimento d’ufficio per iscrivere il domicilio digitale delle imprese e delle società che ne sono prive, come disposto dall'art. 37 del Decreto Legge 76/2020.
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 133 del 23.03.2023 per le imprese individuali:
- Determinazione del Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese n. 134 del 23.03.2023 per le società:
Si fa presente che poiché queste imprese sono prive di un domicilio digitale (PEC) valido, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 e della legge n. 69 del 18.06.2009, la notificazione dei suddetti provvedimenti, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, avviene mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di commercio di Cosenza dal 23/03/2023 al 08/05/2023 come da Regolamento consultabile online.
Scaduto il termine dell’8 maggio 2023 la Camera di commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento.
23.01.2023- Iscrizione d’ufficio della cancellazione dei domicili digitali/PEC revocate di cui al procedimento avviato con DD n.476/2022
Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, con Determina Dirigenziale n.25/2023 è stata disposta l'iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC revocati per i quali era stato avviato il procedimento con DD 476/2022. Consulta l'elenco. Determina Dirigenziale n.25/2023
15.12.2022- AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC REVOCATI DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 DEL 13/12/2022
L’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza, in ossequio alla normativa vigente in materia di Posta Elettronica Certificata/Domicilio Digitale (D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 – D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 – Art. 37 del D.L. 76/2020 convertito il Legge n. 120/2020) – D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) – Direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 13 luglio 2015) ha avviato il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC “revocati” di imprese individuali e società.
- AVVISO di avvio del Procedimento
- ELENCO delle caselle di Posta Elettronica Certificata di società ed imprese individuali in corso di cancellazione
L’avviso e l’elenco resteranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Camerale e nella sezione Registro Imprese del medesimo sito.
TALE PUBBLICAZIONE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AGLI INTERESSATI A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 241/1990.
Scarica la Determinazione Dirigenziale Elenco PEC Avviso avvio del Procedimento
12.10.2022 - Pubblicato l'elenco delle imprese non in regola con la PEC - Avviso Bonario
Scopri di più sulla pagina dedicata
Avviso agli utenti - Determinazione Dirigenziale n. 393 dell’8/10/2021 - Allegato elenco PEC revocate
17-09-2020: Domicilio Digitale (PEC): Obbligo di comunicazione al Registro Imprese, entro il primo ottobre 2020. Leggi il contenuto dedicato
L'indirizzo PEC iscritto nel Registro Imprese deve essere univocamente ed esclusivamente riferibile all'impresa.
Si ricorda, infine, che l'adempimento di comunicazione PEC al RI è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Per visualizzare l'avviso l'univocità della PEC clicca qui
definisce che tali PEC non possono essere utilizzate per le comunicazioni fra la PA e le imprese, in quanto sono dedicate alla comunicazione esclusiva fra PA e cittadino.
Da una certa data in poi sono stati inseriti i debiti controlli di non accettazione delle PEC @postacertificata.gov.it in ogni punto di accesso della pratica di dichiarazione della pec, ma inizialmente sono state accettate.
E' ovviamente necessario che l'impresa si doti di una PEC valida e che, successivamente, la dichiari al Registro Imprese.
Il portale è in continuo aggiornamento ed è in corso di miglioramento anche relativamente alla sua accessibilità. Le disposizioni istitutive dell'INI PEC prevedono che il sistema sia a regime con aggiornamento quotidiano dei suoi contenuti a decorrere dal prossimo 9 ottobre 2013.
Ad oggi sono disponibili più di 600.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a circa 900 ordini e collegi professionali territoriali, e circa 3.000.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali).
Per agevolare il trasferimento dei dati in modalità telematica, è stato redatto un documento tecnico che descrive:
formato e struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento indirizzi PEC
modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI-PEC
contattare il numero: 06 64 892 292
scrivere a: supporto@inipec.gov.it
Portale INI-PEC
Scarica la circolare ministeriale prot. 53687 del 02.04.2013
La legge n. 35/2012, entrata in vigore il 7 aprile 2012, che ha convertito il d.l. n. 5/2012, nella nuova formulazione* approvata con la legge di conversione,(art. 37 del d.l.) prevede che "L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
* comma 6 bis dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.