DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona, che l'indossi o comunque li porti con sè, da rischi per la salute e la sicurezza, art. 1 D.Lgs. n. 475/92 (Decreto che recepisce la Direttiva 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale).
Sono suddivisi in tre categoria in base alla complessità della progettazione ed alla tempestiva verifica degli effetti lesivi da parte del consumatore: vedi tabella
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati...Leggi tutto