fbpx Visti e legalizzazione firme | Camera di Commercio di Cosenza

 VISTO DEPOSITO AGLI ATTI

Cosa è

Il visto di deposito agli atti può essere apposto in calce a documenti emessi da Enti e Organismi istituzionali quali ad esempio: certificati sanitari, certificati di analisi ed autorizzazioni varie, rilasciati da ASL, Istituti nazionali di certificazione, ecc., se richiesto da un'Autorità straniera.

Può essere apposto anche sui seguenti documenti:

  • contratti
  • fatture prive di firma autografa e non contenenti dichiarazioni.

Modalità di rilascio

Per ottenere il visto occorre presentare pratica telematica, poi  l’impresa richiedente dovrà presentare l’originale del documento da vistare all'ufficio.

Nota Ministeriale 18.03.2019, n. 62321_ disposizioni per il rilascio di certificati di origine e dei visti per l'estero clicca qui

Per la vidimazione delle fatture la presentazione del modello di domanda di deposito non è necessaria.

Diritti di segreteria: € 3,00

 

VISTO DI CONFORMITA' FIRME

Cosa è

E’ l’attestazione della conformità della firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa, apposta in calce ad un documento o dichiarazione presentata dall’operatore, con quella depositata agli atti della Camera di Commercio.

Tale visto, richiesto per documenti accompagnatori della merce all’esportazione, non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella attestazione che la firma posta in un determinato documento è conforme a quella depositata nei registri camerali.

  • Linee guida per il rilascio di visti di conformità firme

Casi in cui il visto non può essere rilasciato

  • Documenti contenenti menzioni discriminatorie
    I documenti (dichiarazioni, fatture, ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nella Comunità, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative) non possono essere vistati dalle Camere di Commercio.
  • Contratti
    Sui contratti (agenzia, distribuzione, vendita, ecc.) tra l’impresa italiana e la controparte estera non può essere apposto il visto di conformità della firma. Tali documenti possono essere oggetto di visto per deposito.
  • Dichiarazioni di origine
    Le dichiarazioni di origine sottoscritte dall’impresa e i documenti contenenti dichiarazioni di origine non possono essere vistati dalla Camera di Commercio.
  • Inviti e richieste di visto d’ingresso in Italia di persone straniere

Modalità di rilascio

Per poter usufruire del Servizio è necessario depositare preventivamente o contestualmente la firma del titolare o legale rappresentante o da chi nell'impresa ha poteri di firma, riscontrabili dalla visura camerale.

Occorre presentare pratica telematica e successivamente allo sportello il documento in originale per il quale si richiede il visto di conformità firma, unitamente ad un secondo originale per l’Ufficio. Entrambi gli originali devono essere sottoscritti in originale.

Diritti di segreteria: € 3,00

 

LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME

La pratica deve essere inviata solo per via telematica

Nota Ministeriale 18.03.2019, n. 62321_ disposizioni per il rilascio di certificati di origine e dei visti per l'estero clicca qui

 

DOVE ANDARE: Sportello Camerale telematico e sportello camerale

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00; giovedì 15:00-17:00
Tel: 0984.81 51 
e mail: commercio.estero@cs.camcom.it