15 luglio 2016: Redazione degli atti costitutivi s.r.l.Start-Up senza intervento Notarile
Aggiornamento al 27.01.2015
Pubblicata la nuova versione delle Guide sintetiche sugli adempimenti societari per la startup innovativa e per l’incubatore certificato.
In particolare, coerentemente con la Circolare 3677/C emanata ieri dal Ministero dello Sviluppo economico, la guida sintetica per la startup introduce una nuova procedura – estremamente agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell’impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni – per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale, una particolare tipologia che dà diritto a maggiorazioni dei benefici fiscali sugli investimenti.
Contestualmente, per meglio accompagnare l’utente nell’utilizzo della nuova procedura, è pubblicata anche la “Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale", frutto di una collaborazione con il MIUR e con diversi attori dell'imprenditoria sociale.
START-UP INNOVATIVE - Nuovi chiarimenti e indicazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con nuovi pareri e una circolare, pubblicati sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti e nuove indicazioni operative in relazione alle Start-Up innovative.
Il primo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6057) fornisce chiarimenti in merito ad una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. n. 179/2012 (che afferma «non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda»), in quanto trattasi di S.r.l. unipersonale nella quale è stata conferita, da parte del socio unico, l'impresa individuale di cui era titolare.
Il secondo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6059) fornisce chiarimenti sulla creazione di una Start-Up innovativa nel settore del “civic crowdfunding” (finanziamento collettivo).
Il terzo parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6062) fornisce chiarimenti sull'iscrizione, nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di Start-Up innovativa, di una società costituita nel novembre 2011 e quindi già iscritta nella sezione ordinaria dello stesso Registro.
Il Ministero ricorda che il termine da cui decorre il computo dei quattro anni, per usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012, è quello della data di costituzione della società.
Il quarto parere (del 19 gennaio 2015, Prot. 6064) fornisce chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società Start-Up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15, dell’articolo 25, del D.L. n. 179/2012.
Il successivo comma 16 disciplina la fattispecie della "omessa presentazione", tacendo integralmente sull'ipotesi di "ritardato adempimento". Tuttavia, dal ritardato adempimento non può farsi discendere l'automatica cancellazione della Start-Up dalla sezione speciale.
Il mantenimento dei requisiti posti dal legislatore permette la conservazione dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue - secondo il Ministero - che il tardivo adempimento va sanzionato ordinariamente a norma dell'art. 2630 Codice Civile.
il quinto parere (del 26 gennaio 2015) alla CCIAA di Cosenza in merito alle procedure di cancellazione ex art. 25-26 D.L. 179/12- L. 221/12
Nella
circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 si affronta il problema del riconoscimento dello status di Start-Up innovativa a vocazione sociale. Secondo il Ministero tale riconoscimento deve necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese, dove sono iscritte le Start-up innovative e gli Incubatori certificati, mediante la pubblicazione di una apposita autocertificazione nella quale il legale rappresentante legale della società dichiari:
- di operare in via esclusiva in uno o più settori di quelli indicati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell’impresa sociale), indicando i settori e
- di realizzare, operando in tali settori, una finalità d’interesse generale.
Lo stesso rappresentante legale dovrà, inoltre, redigere - con cadenza annuale - e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio di competenza, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, nel quale descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto.
gli investitori individuali, per il periodo 2013-2015, potranno detrarre dall’Irpef il 19% degli investimenti nel capitale delle startup innovative, con un limite massimo di 500mila euro per periodo d’imposta su cui calcolare la detrazione. Per le società che investono nel capitale delle startup innovative è prevista una deduzione del 20% degli investimenti, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo d’imposta. La detrazione e la deduzione aumentano rispettivamente al 25% e al 27% per gli investimenti nel capitale delle startup innovative a vocazione sociale e di quelle che sviluppano e commercializzano prodotti e servizi ad alto valore tecnologico in campo energetico.
Le startup innovative possono inoltre avvalersi d’un credito d’imposta pari al 35% delle spese sostenute per l’assunzione di personale altamente qualificato.
Aggiornamento al 19.11.2014
Scarica la guida alla compilazione con ComunicaFedra relativa ad iscrizione,conferma e modifica requisiti start up innovativa e incubatore certificato (aggiornata al 19.11.2014)
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Scarica la guida agli adempimenti start up (compilazione da ComunicaStarweb) predisposta da Unioncamere e Infocamere (aggiornata giugno 2013)
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Aggiornamento al 21.10.2014
Quesito start up innovative del 29.09.2014 in merito alle attività oggetto della start up clicca qui
Aggiornamento al 15.09.2014
Modalità di comunicazione della conferma del possesso dei requisiti per le Start up innovative ex c. 14 e 15 D.L. 179 del 18.11.2012
Link utili
Aggiornamento al 27.05.2014
Nota congiunta Unioncamere-MISE del 29.04.2014 sul requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la registrazione di startup innovative
Nota congiunta Unioncamere MISE del 29.04.2014 imprese già costituite
Decreto del 30.04.2014 in G.U. 66 del 20.03.2014 per gli incentivi fiscali start up innovative con indicazione dell'attività e dei codici ateco rientranti
Prima Relazione annuale start-up innovative
E’ on line, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima Relazione annuale sullo stato d'attuazione della politica del Governo a sostegno dell'ecosistema delle Start up innovative, presentata al Parlamento lo scorso marzo.
La Relazione espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo dettato dagli articoli 25-32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (Decreto Crescita 2.0), che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di Start up innovativa e ha tracciato un'ampia gamma di agevolazioni a favore di tale tipologia d'impresa.
La raccolta sistematica dei dati e la capillare attività di monitoraggio e valutazione consentiranno, sin dalla prossima Relazione, di fornire anche indicazioni sull’impatto delle misure adottate.
E’ on line, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima Relazione annuale sullo stato d'attuazione della politica del Governo a sostegno dell'ecosistema delle Start up innovative, presentata al Parlamento lo scorso marzo.
La Relazione espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo dettato dagli articoli 25-32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (Decreto Crescita 2.0), che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di Start up innovativa e ha tracciato un'ampia gamma di agevolazioni a favore di tale tipologia d'impresa.
La raccolta sistematica dei dati e la capillare attività di monitoraggio e valutazione consentiranno, sin dalla prossima Relazione, di fornire anche indicazioni sull’impatto delle misure adottate.
Visita la sezione del Ministero dedicata alle start up
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Aggiornamento al 10.02.2014
Nuove modalità operative, a seguito dell'entrata in vigore della
nuova modulistica, per l'iscrizione/modifica impresa start-up innovativa e incubatore certificato d'impresa
Aggiornamento al 11.10.2013
Parere del MISE del 08.10.2013 "impresa non costituita mediante fusione, scissione, societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda
Aggiornamento al 26.06.2013
Con comunicato stampa MISE del 21.06.2013 si rende noto che le Camere di Commercio, con il coordinamento del ministero dello Sviluppo economico, hanno redatto il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno autocertificarsi ed essere iscritti presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Il comunicato stampa ha anticipato i contenuti dell'articolo 9, comma 16 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – in vigore dal 28 giugno 2013 – che contiene interventi significativi anche sul fronte delle Start-up innovative.
Sono state apportate modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, vengono semplificati e ampliati i requisiti per l’accesso alla normativa.
In particolare:
a) è stato abrogato l’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie;
b) si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l’identificazione del carattere innovativo della Start-up:
-riduzione della quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15%
- estensione per l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale
- estensione per l’accesso alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE
Per facilitare la procedura è stata predisposta una guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell’incubatore certificato. È stata inoltre aggiornata la guida sintetica sugli adempimenti della startup innovativa.
La certificazione degli incubatori consentirà di valorizzare quelle società che accompagnano il processo di avvio e di crescita delle startup innovative, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita.
ALLEGATI
Aggiornato al 28.06.2013
Con comunicato stampa del 21.06.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che le Startup innovative e incubatori certificati possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Per saperne di più
Aggiornamento al 13.02.2013
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con un comunicato stampa, che la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti di "startup innovativa" per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 221/2012, è ricevibile dalle Camere di Commercio in data successiva al 17 febbraio 2013.
L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione,
che possiede i requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 DL 179/12 come modificato dalla L. 221/12 di conversione, entrata in vigore il 19 dicembre 2012.L'incubatore certificato di start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 5 DL 179/12 come modificato dalla L. 221/12 di conversione.L'impresa start-up innovativa e l'incubatore certificato, per poter fruire della speciale disciplina prevista dalla legge, debbono iscriversi nell'apposita sezione del registro imprese: a tal fine il legale rappresentante deve depositare presso l'ufficio del registro imprese una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti elencati nel predetto art. 25.
La qualifica di start-up innovativa mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro imprese può essere acquisita sia da società già costituite alla data del 19 dicembre 2012 sia da società di nuova costituzione, in tal caso l'iscrizione nella sezione speciale delle imprese in start up deve essere richiestacontestualmente all'iscrizione, quindi inviare modello S1+S5 in base alle modalità previste dalla guida o dalla guida interattiva presente sul sito startup.registroimprese.it
Le società già costituite alla predetta data possono acquisire la qualifica di start-up innovative ed usufruire della speciale disciplina prevista dalla legge se,
entro il 16 febbraio 2013, il loro legale rappresentante provvede a depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese la dichiarazione di cui sopra.
Per conoscere i requisiti d'accesso per l'iscrizione di impresa in start up e altre utili informazioni si consiglia di visitare il sito
sito interattivo startup.registroimprese.it
Sia le start up innovative che gli incubatori certificati d'impresa, "dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui
all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese,
nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio".
L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
Il fac-simile della dichiarazione da presentare in fase di iscrizione nella sezione speciale delle imprese in start up, è disponibile nella
Guida allegata, a carattere nazionale, che intende fornire le prime istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese delle start up innovative.
Si rimanda tuttavia al sito apposito startup.registroimprese.it per la normativa, i requisiti, le modalità di compilazione della pratica.