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02.03.2023- Proroga regolarizzazione attività meccatronica

La scadenza del termine per le imprese di autoriparazione, abilitate alla sola sezione meccanica-motoristica o elettrauto, per la riqualificazione alla nuova sezione meccatronica, già fissata al 05/01/2023, è stata prorogata di un ulteriore anno al 05/01/2024 dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe (art. 22-ter decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2023).


05/12/2022 - Autoriparatori: il 4 gennaio 2023 scade il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

L'adempimento riguarda le imprese iscritte, sia al Registro Imprese, sia all’Albo Artigiani, per la sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto. Non riguarda l' attività di gommista e carrozziere
Si ricorda che la Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 distinguendo l'attività di autoriparazione in sole tre sezioni: Meccatronica - Carrozzeria – Gommista. Le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell'unica sezione denominata Meccatronica.
A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all'attività di meccanica - motoristica che all'attività di elettrauto sono state abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica"
Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023 (termine prorogato con L. 205 del 27.12.2017)
Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l’abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite:

  •  la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. Si precisa che in questo caso non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.

oppure

  • dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92 (anche attraverso la rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione attualmente posseduta).

Eccezione: Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Modalità di regolarizzazione: L’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio
1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di ComunicazioneUnica ( con SCIA requisiti, modello RT e intercalare antimafia).

Con la medesima comunicazione si comunica la cessazione dell’attività precedente (cioè quella della meccanica/motoristica od elettrauto). Inserire quadro NOTE : Trattasi di regolarizzazione per il riconoscimento della sezione meccatronica come da Legge n. 224/2012 entrata in vigore il 05/01/2013

In mancanza di regolarizzazione, decorso il termine del 4 gennaio 2023, senza l'adeguamento alla norma, si avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività. In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.

Aggiunta di una sezione per imprese già iscritte alla data del 05/01/2013

Si ricorda che il 4 gennaio 2023 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 05/01/2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” ( corsi da 180 ore per la sezione “carrozzeria” e da 150 ore per la sezione “gommista”) e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.
Anche in questo caso il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma.


Aggiornato al 18.07.2022

OGGETTO DELL'ATTIVITA'

In base all’art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 122 devono iscriversi nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui hanno sede, i soggetti interessati a svolgere attività di autoriparazione definita dall’art. 1 della L. 122/92 nel modo seguente:

1. TUTTI gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. l'autoriparazione, sugli stessi veicoli e dei complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Le specifiche attività di autoriparazione sono  suddivise in tre sezioni:
   1)  meccatronica   (meccanica e motoristica+elettrauto)
   2)  carrozzeria 
   3)  gommista

Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni in relazione all'attività effettivamente esercitata. 

 
Per l'installazione dei ganci traino e per l'installazione degli impianti di GPL occorre solo l'abilitazione per la sezione ex meccanica e motoristica ora meccatronica.
La riparazione o sostituzione vetri e parabrezza rientra nella voce carrozzeria
 
Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.
Per attività strumentali ed accessorie rispetto all'attività principale devono essere intese quelle attività che, pur rientrando in una sezione diversa da quelle individuate dall'art. 1 della legge, risultino tuttavia indispensabili per il perfezionamento dell'intervento di riparazione. 
 
L'accertamento della accessorietà o strumentalità della prestazione andrà valutata di fatto, con riferimento a parametri desunti dalla tipologia di attività quale esercitata in concreto.
Lo svolgimento di tali attività strumentali ed accessorie di pertinenza di altre sezioni per le quali l'impresa non è abilitata  non può essere in ogni caso ritenuto valido ai fini del riconoscimento dei requisti richiesti dalla normativa 
 
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio dei veicoli.
 
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione stabilisce con cadenza biennale e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio delle attività di autoriparazione.
 
 
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Requisiti personali
• maggiore età
• essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o extracomunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.
Requisiti morali
• non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.
Requisiti antimafia
apposite dichiarazioni di cui al D.Lgs 159/11 integrato e modificato D.Lgs 218/12 su apposito modulo
Rapporto di immedesimazione
Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all’impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione. Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. 
 
Sono considerati “immedesimati” con l’impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico:
- il titolare/amministratore lavorante;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d’opera;
- il familiare collaboratore;
- l’institore;

 

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
Occorre valutare le attività di cui si chiede abilitazione si ricorda che le attività di carrozzeria e gommista nonchè ex meccanica e motoristica occorre valutare i requisiti progessionali alla luce della L.122/92 per l'attività di meccatronica alle disposizioni di cui
 L. 224/12;
1. Laurea (quinquiennale/ triennale) 
2. diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l´attivita' (vedesi tabella)
4. attestato di promozione al IV anno dell'istituto tecnico industriale o professionale, con indirizzo attinente l'attività, ed un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante presso impresa operante nel settore, associato in partecipazione, lavorante iscritto all’Inail per attività tecnico-manuale;
5. Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività ed un anno di lavoro, negli ultimi cinque, come operaio qualificato, socio, titolare, coadiuvante presso impresa operante nel settore, associato in partecipazione, lavorante iscritto all’Inail per attività tecnico-manuale; 
Per l'attività di meccatronica tener presente frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitatata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;- la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge.
6.  Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di: titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all’Inail per attività 
tecnico manuale; collaboratore familiare, lavorante iscritto all’Inail per attività tecnico manuale;operaio qualificato (vedesi tabella);associato in partecipazione, lavorante iscritto all’Inail per attività tecnico manuale.
L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.
 

REQUISITI PROFESSIONALI: CASI PARTICOLARI

L'art. 6 della L. 5 gennaio 1996, n. 25 prevede inoltre una disposizione particolare per i soggetti che erano iscritti nel registro ditte come imprese di autoriparazione e che tuttora esercitano tale attività, e per coloro che, anche se non più iscritti, avevano in passato esercitato la suddetta attività. In tali casi viene riconosciuto come requisito l'aver esercitato l'attività di riparazione veicoli per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della L. 122/1992 in qualità di titolari di imprese  del  settore  regolarmente  iscritte in Camera di Commercio (Registro Ditte o Albo Artigiani).

 
MECCATRONICA
AVVIO DI NUOVE IMPRESE 
- a partire dal 5 gennaio 2013 non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto;
- conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 PER COME MODIFICATA DALLA L.224/12 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività (cioè ex meccanica e motoristica,ed elettrauto)
 
(vedesi anche sezione dedicata ai requisiti tecnico professionali)
 
IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";

- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto",  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);

- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);

- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia

 
 TITOLI DI STUDIO ABILITANTI
 
Gli interessati possono acquisire autonomamente il parere del CUN sull’idoneità del proprio titolo di studio per lo svolgimento dell’attività di responsabile tecnico,prima dell’invio della pratica al R.I., chiedere preventivo parere al CUN- www.cun.it
Con Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23 luglio del 1998, articolo 15, comma 8, è stata stabilita l'equipollenza tra il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
 

Direttiva del Conservatore del 24.09.2019 sui titoli abilitanti per l'attività di autoriparatore (elenco indicativo e non esaustivo): clicca qui

 

MODULISTICA

- ulteriore documentazione comprovante i requisiti e indicata nel modello SCIA (es. LAV, fatture, dichiarazione del responsabile tecnico, ecc)

La modulistica da allegare obbligatoriamente (disponibile anche sul lato dx in alto della presente pagina
Si raccomanda di codificare correttamente gli allegati ad ognuno attribuire il  codice "C21 Autoriparatori" e descrivere nell'apposito campo "descrizione documento" o " descrizione atto" cosa si sta allegando (es. S.C.I.A., T.T.C.G.G., ecc.)
 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA
Attenzione! le attività regolamentate di impiantista, autoriparatore, pulizia, facchinaggio oltre al normale diritto di segreteria (€ 30 per le società ed € 18 per le ditte individuali) scontano una maggiorazione fissa dei diritti di segreteria pari a € 9 (ditte individuali) ed € 15 (società) vedesi tabella A nota 3 del decreto interministeriale del 17 luglio 2012 (G.U. 31.07.2012)
 
TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE

Non più dovute

 


 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

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