Autoriparatori
02.03.2023- Proroga regolarizzazione attività meccatronica
La scadenza del termine per le imprese di autoriparazione, abilitate alla sola sezione meccanica-motoristica o elettrauto, per la riqualificazione alla nuova sezione meccatronica, già fissata al 05/01/2023, è stata prorogata di un ulteriore anno al 05/01/2024 dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe (art. 22-ter decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2023).
05/12/2022 - Autoriparatori: il 4 gennaio 2023 scade il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica
L'adempimento riguarda le imprese iscritte, sia al Registro Imprese, sia all’Albo Artigiani, per la sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto. Non riguarda l' attività di gommista e carrozziere
Si ricorda che la Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 distinguendo l'attività di autoriparazione in sole tre sezioni: Meccatronica - Carrozzeria – Gommista. Le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell'unica sezione denominata Meccatronica.
A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all'attività di meccanica - motoristica che all'attività di elettrauto sono state abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica"
Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023 (termine prorogato con L. 205 del 27.12.2017)
Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l’abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite:
- la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. Si precisa che in questo caso non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.
oppure
- dimostrare il possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92 (anche attraverso la rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione attualmente posseduta).
Eccezione: Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Modalità di regolarizzazione: L’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio
1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di ComunicazioneUnica ( con SCIA requisiti, modello RT e intercalare antimafia).
Con la medesima comunicazione si comunica la cessazione dell’attività precedente (cioè quella della meccanica/motoristica od elettrauto). Inserire quadro NOTE : Trattasi di regolarizzazione per il riconoscimento della sezione meccatronica come da Legge n. 224/2012 entrata in vigore il 05/01/2013
In mancanza di regolarizzazione, decorso il termine del 4 gennaio 2023, senza l'adeguamento alla norma, si avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l'impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività. In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Aggiunta di una sezione per imprese già iscritte alla data del 05/01/2013
Si ricorda che il 4 gennaio 2023 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 05/01/2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” ( corsi da 180 ore per la sezione “carrozzeria” e da 150 ore per la sezione “gommista”) e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.
Anche in questo caso il corso deve essere riconosciuto da una Regione o da una Provincia autonoma.
Aggiornato al 18.07.2022
OGGETTO DELL'ATTIVITA'
In base all’art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 122 devono iscriversi nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui hanno sede, i soggetti interessati a svolgere attività di autoriparazione definita dall’art. 1 della L. 122/92 nel modo seguente:
1. TUTTI gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. l'autoriparazione, sugli stessi veicoli e dei complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Le specifiche attività di autoriparazione sono suddivise in tre sezioni:
1) meccatronica (meccanica e motoristica+elettrauto)
2) carrozzeria
3) gommista
Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni in relazione all'attività effettivamente esercitata.
Lo svolgimento di tali attività strumentali ed accessorie di pertinenza di altre sezioni per le quali l'impresa non è abilitata non può essere in ogni caso ritenuto valido ai fini del riconoscimento dei requisti richiesti dalla normativa
• maggiore età
• essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o extracomunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.
Requisiti morali
• non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.
- il titolare/amministratore lavorante;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d’opera;
- il familiare collaboratore;
- l’institore;
REQUISITI PROFESSIONALI: CASI PARTICOLARI
L'art. 6 della L. 5 gennaio 1996, n. 25 prevede inoltre una disposizione particolare per i soggetti che erano iscritti nel registro ditte come imprese di autoriparazione e che tuttora esercitano tale attività, e per coloro che, anche se non più iscritti, avevano in passato esercitato la suddetta attività. In tali casi viene riconosciuto come requisito l'aver esercitato l'attività di riparazione veicoli per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della L. 122/1992 in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte in Camera di Commercio (Registro Ditte o Albo Artigiani).
- a partire dal 5 gennaio 2013 non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto;
IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'
- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia
Direttiva del Conservatore del 24.09.2019 sui titoli abilitanti per l'attività di autoriparatore (elenco indicativo e non esaustivo): clicca qui
- ulteriore documentazione comprovante i requisiti e indicata nel modello SCIA (es. LAV, fatture, dichiarazione del responsabile tecnico, ecc)
Non più dovute
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Scarica il documento [19 KB] - formato PDF per Acrobat Reader - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387
- Legge 5 gennaio 1996, n. 25
- Legge 26 settembre 1996, n. 507
- D.P.R. 14.12.99, n.558, artt. 7-8
Scarica il documento [22 KB] - - Legge 11 dicembre 2012 n. 224(meccatronica)
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