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Diritto annuale
Diritto annuale 2014
Con nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0201237 del 05/12/2013 sono riconfermate anche per il 2014 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21/04/2011 per il 2011 e rimaste invariate già per il 2012 e per il 2013.
L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), determina, "e solo in caso di variazioni significative del fabbisogno", aggiorna - , sentite Unioncamere nazionale e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale - la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.
Il Ministero non avendo rilevato variazioni significative del fabbisogno e tenuto conto della perdurante situazione congiunturale ha ritenuto di non dover emanare alcun nuovo decreto, riconfermando anche per il 2014 gli importi e gli scaglioni di fatturato già previsti dal D.M. 21 aprile 2011.

Variazione misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014
Con D.M.12.12.2013, pubblicato in G.U. n. 292 del 13.12.2013, è stato modificato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c.
Dal 1° gennaio 2014 passa dal 2,50 % all' 1,00 %, comportando pertanto dei cambiamenti nel calcolo degli interessi legali da versare con il ravvedimento operoso.

 
 
 
Proroga versamento diritto annuale 2014 per contribuenti per i quali sono previsti studi di settore.
Il DPCM del 13.06.2014, pubblicato sulla G.U. n.137 del 16/06/2014, stabilisce che è prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2014.
La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il versamento potrà essere effettuato anche dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
 
 

Emissione Ruoli per omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale 2010 e 2011
 
La Camera di Commercio di Cosenza ha reso esecutivi i Ruoli esattoriali per le violazioni relative all’omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale per gli anni 2010/2011, tramite iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 3 del D. Lgs. N. 472/1997 e s.m.i ed art. 11 comma 1 lettera c del “Regolamento sanzioni amministrativo tributarie per violazioni relative al diritto annuale” approvato con determinazione commissariale n. 42 del 19.06.2014 – (vedi Regolamento).
 
Pagamento della cartella
Il pagamento della cartella deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica con il bollettino di conto corrente postale contenuto nella cartella stessa, oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente, ma in nessun caso mediante mod. F24. Per le società di persone, la medesima cartella viene notificata sia alla società che ai singoli soci illimitatamente responsabili, in qualità di coobbligati in solido al pagamento. In questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri.
Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica presso il liquidatore.
In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza (60 giorni dalla data di notifica della cartella) gli importi saranno maggiorati dei compensi esattoriali e degli interessi di mora.

Rateazione del pagamento
E' stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.

Richiesta di riesame in autotutela della cartella
Nei seguenti casi:
1.errore di persona
2.evidente errore logico o di calcolo
3.doppia imposizione
4.pagamenti regolarmente eseguiti ma non attribuiti
5.errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera

il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi della Camera, richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella. La presentazione dell’istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria che è comunque possibile.

La richiesta di riesame può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- spedizione all'Ufficio Tributi CCIAA di Cosenza, Via Calabria n. 33 - 87100 Cosenza;
- presentazione all'Ufficio Front-Office della sede camerale. Orari di apertura da lunedì a venerdì ore 09:00 / 12:30 - lunedì e giovedì ore 15:00 / 17:00
- mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: diritto.annuo@cs.legalmail.camcom.it

L'Ente, verificata la legittimità/non legittimità della domanda, provvederà a concedere/ negare lo sgravio, comunicandolo ai soggetti interessati.

Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese (vedi sezione Diritto annuale "Soggetti tenuti al pagamento").

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Il contribuente che vuole contestare la cartella esattoriale può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza entro 60 gg. dalla notifica tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto-15 settembre). Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio di Cosenza tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell’Ufficio. Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

Attenzione: la presentazione del ricorso NON sospende i termini per il pagamento della cartella.
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Normativa di riferimento:
•D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie";
•D. M. 27/01/2005, n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio";
•Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20/06/2005 esplicativa del D.M. 54/2005;
•Regolamento sanzioni amministrativo tributarie per violazioni relative al diritto annuale” approvato con determinazione commissariale n. 42 del 19.06.2014 ;
•Circolare MSE n. 172574 del 22.10.2013: Errati versamenti da parte dei contribuenti- applicabilità al diritto annuale della circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto 2013.