fbpx Diritto Annuale 2016 | Camera di Commercio di Cosenza
Diritto annuale 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, ha fornito le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016, devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Nella circolare sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 40% operata dal D.L. 90/2014, (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.

NOVITA' 2016: L'Invio dell'informativa relativa al pagamento del diritto annuo sarà effettuato in sola modalità PEC; attivato un nuovo sito per il calcolo dell’importo da pagare.

In sintonia con le recenti novità normative orientate allo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche esclusivamente attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, richiamate anche nella circolare MSE n. 279880 del 22.12.2015, l’informativa del diritto annuo 2016 con la quale vengono comunicati gli importi del diritto annuale e le modalità di pagamento dello stesso, sarà inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Pertanto non sarà trasmessa nessuna informativa cartacea.

Sempre a partire dall'anno 2016 il sistema camerale mette a disposizione un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it) il cui link di accesso sarà riportato direttamente nella P.E.C. di invio dell'informativa all'impresa, oltre che sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza.

Dal sito http://dirittoannuale.camcom.it le imprese potranno consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati, avere accesso alla normativa di riferimento sul Diritto annuale, calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento (riducendo al minimo la possibilità di commettere errori), ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica. L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.

Di seguito sono disponibili le informative 2016 che saranno trasmesse alle imprese a mezzo PEC:
- Informativa imprese iscritte nella sezione ordinaria
- Informativa imprese iscritte nella sezione speciale e only REA

NOVITA' - PROROGA versamento DIRITTO ANNUALE 2016 per imprese soggette a studi di settore

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. 15 giugno 2016, recante “Differimento, per l'anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.

La nuova scadenza prevista dal decreto, fissata al 6 luglio 2016, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfettario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).

Tutti questi soggetti potranno effettuare il versamento del DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2016:
a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Naturalmente, per le imprese che NON rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorni 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.


Emissione Ruoli per omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale 2012

La Camera di Commercio di Cosenza ha reso esecutivi i Ruoli esattoriali per le violazioni relative all’omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale per l’anno 2012, tramite iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, secondo il disposto di cui all’art. 17 comma 3 del D. Lgs. N. 472/1997 e s.m.i  ed art. 11 comma 1 lettera c del “Regolamento sanzioni amministrativo tributarie per violazioni relative al diritto annuale” approvato con determinazione commissariale n. 72 del 19.09.2016 – (vedi Regolamento).
Pagamento della cartella
Il pagamento della cartella deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica con il bollettino di conto corrente postale contenuto nella cartella stessa, oppure direttamente agli sportelli del concessionario competente, ma in nessun caso mediante mod. F24. Per le società di persone, la medesima cartella viene notificata sia alla società che ai singoli soci illimitatamente responsabili, in qualità di coobbligati in solido al pagamento. In questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri. Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica presso il liquidatore.
In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza (60 giorni dalla data di notifica della cartella) gli importi saranno maggiorati dei compensi esattoriali e degli interessi di mora.

Rateazione del pagamento
E' stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.

Richiesta di riesame in autotutela della cartella
Nei seguenti casi:
1. errore di persona
2. evidente errore logico o di calcolo
3. doppia imposizione
4. pagamenti regolarmente eseguiti ma non attribuiti
5. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera
il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi della Camera, richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella. La presentazione dell’istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria che è comunque possibile.

 
La richiesta di riesame può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- spedizione all'Ufficio Tributi CCIAA di Cosenza, Via Calabria n. 33 - 87100 Cosenza;
- presentazione all'Ufficio Front-Office della sede camerale. Orari di apertura da lunedì a venerdì ore 09,00 / 12,30- Lunedì e giovedì ore 15,00/ 17,00
- email all'indirizzo di posta elettronica certificata: (la PEC diritto.annuo@cs.legalmail.camcom.it dal 14/12/2020 questa casella PEC non è più utilizzabile) - inviare a: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
L'Ente, verificata la legittimità/non legittimità della domanda, provvederà a concedere/ negare lo sgravio, comunicandolo ai soggetti interessati.
 
Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento - e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella - la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese (vedi sezione Diritto annuale  "Soggetti tenuti e non tenuti al pagamento").
 
Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale
Il contribuente che vuole contestare la cartella esattoriale può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza entro 60 gg. dalla notifica tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto - 31 agosto). Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio di Cosenza  tramite Ufficiale Giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta. Entro 30 giorni successivi alla notifica, a pena di inammissibilità, il ricorrente deve costituirsi in giudizio, depositando presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l’originale del ricorso, notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all’originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato a mano) con allegata fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito. Unitamente al ricorso ed ai documenti suindicati, il ricorrente deve depositare il proprio fascicolo.
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 Euro (ventimila), ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n.546/92 come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, pertanto il termine per la costituzione in Giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 17-bis, per come disposto dal comma 3 dello stesso articolo.
 
Normativa di riferimento:
• D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie";
• D. M. 27/01/2005, n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio";
• Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20/06/2005 esplicativa del D.M. 54/2005;
• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.04.2011 che stabilisce per l’anno 2011 e 2012 le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio, ai sensi dell'art.18 della legge n.580/93 così come sostituito dal comma 19 dell’art. 1 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23;
• Regolamento sanzioni amministrativo tributarie per violazioni relative al diritto annuale” approvato con determinazione commissariale n. 42 del 19.06.2014 ;
• Circolare MSE n. 172574 del 22.10.2013: Errati versamenti da parte dei contribuenti- applicabilità al diritto annuale della circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto 2013.
 
 

Ultimo aggiornamento pagina: 14 dicembre 2020

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