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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

24/06/2015

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

 

Per  dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono  i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona, che l'indossi o comunque li porti con sè, da rischi per la salute e la sicurezza, art. 1 D.Lgs. n. 475/92 (Decreto che recepisce la Direttiva 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale).

 

Sono suddivisi in tre categoria in base alla complessità della progettazione ed alla tempestiva verifica degli effetti lesivi da parte del consumatore: vedi tabella

 

I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II del D.Lgs. 475/99, fatto salvo per le categorie di DPI che non rientrono nel campo di applicazione della presente normativa come da allegato I del D.lgs. 475/92, tipo i caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote e da quanto disposto dal comma 4 art. 3 del decreto Legislativo in merito agli eventi fieristici, di esposizione, di dimostrazione o analoghe manifestazioni pubbliche, che consente la presentazione di PDI non conformi alle desposizioni del decreto, purchè un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossobilità di acquistarli prima che siano resi conformi.

Con l'apposizione della marcatura CE sul prodotto DPI, da parte del fabbricante o del suo rappresenate stabilito nel territorio comunitario o dal distributore/o qualunque soggetto che immette il prodotto sul mercato col suo nome o marchio, si considera prodotto conforme ai requisiti essenziali e quindi immesso sul mercato. Tuttavia è consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti di marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purchè tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del prodotto, comma 3 art. 3 D.Lgs. 475/92.

Le specifiche tecniche di fabbricazione dei prodotti, la cui elaborazione è affidata ad enti di normalizzazione europei (CEN, CENELTIC, ETSI), che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate. L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.

 

 

Nella sezione allegati:

       • Riferimenti Normativa Comunitaria e nazionale DPI

       • Tabella

24/06/2015
CCIAA