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Aggiornata al 02.03.2023

Si informa che dal 28/12/2022 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 settembre 2022, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022) è stata modificata la declaratoria della lettera b). La precedente classificazione: impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici in genere, è stata ampliata inserendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.

 

Aggiornata al 26.10.2016

Ambito di applicazione
Le imprese che intendono svolgere le attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti previste dal DM 37/2008, per iscriversi al Registro delle Imprese o per essere annotate all'Albo delle Imprese artigiane  devono presentare unitamente ai modelli ministeriali d'inzio/modifica attività anche l'allegato contente la segnalazione certificata di inizio attività con la quale dichiarano,contestualmente  il possesso dei relativi requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge, i requisiti antimafia e quanto previsto dalla normativa vigente. 
I soggetti giuridici che possono essere abilitati all’installazione di impianti sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani. Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti “non imprese” disciplinati nel primo libro del codice civile.

 Classificazione dell'attività di impiantista
Sono soggette all’applicazione del DM 37/2008 le imprese che intendono svolgere l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si considera a partire dal punto di consegna della fornitura, ossia a valle del contatore.
Gli impianti sono classificati come segue:
A) Elettrici:
o impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;
o impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
o impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere,
B) Elettronici:
o impianti radiotelevisivi;
o antenne;
o impianti elettronici in genere;
C) Riscaldamento:
o impianti di riscaldamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
o impianti di climatizzazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
o impianti di condizionamento (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
o impianti di refrigerazione (di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali);
D) Idraulici: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
E) Gas: impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
F) Ascensori: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
G) Antincendio: impianti di protezione antincendio.
 
L’attività di installazione di impianti deve avere data d'inizio pari all'invio telematico e alla apposita S.C.I.A. per il R.I.  completa della corretta documentazione.
NON è possibile presentare inizio attività d'impiantistica con data retroattiva.
 
 
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti tecnico-professionali
I requisiti tecnico-professionali del DM 37/2008, prevedono il possesso in capo al responsabile tecnico dell’impresa di uno fra i seguenti requisiti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Università statale o legalmente riconosciuta;
oppure
b) diploma di maturità o di qualifica conseguito al termine di una scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività impiantistiche presso un Istituto statale legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, tale periodo è ridotto ad un anno per le sole attività di cui alla lettera d;
oppure
c) titolo od attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, tale periodo è ridotto a due anni per le sole attività di cui alla lettera d;
oppure
d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa abilitata, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’ apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.Operaio non istallatore, nel ramo d'attività d'impiantistica 6 anni)
• Per espressa disposizione normativa, le prestazioni lavorative alle lettere b), c), d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, del socio e dei collaboratori familiari.
 
Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività (documentabile) di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate per un periodo non inferiore a sei anni. Tale periodo è ridotto a quattro anni per le sole attività di cui alla lettera d.
 
Il responsabile tecnico
L’esercizio delle attività impiantistiche è subordinato al possesso dei requisiti tecnico -professionali “da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.
Il responsabile tecnico, surroga il titolare privo dei necessari requisiti tecnico-professionali nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.
Il responsabile tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione con l'impresa”; riferendosi con ciò alla “necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa”.
L'associazione in partecipazione che comporti prestazione di lavoro non può essere costituita con persona fisica (art. 2549 c.c. come modificato dall'art. 53 del dlgs 81/2015 in vigore dal 25/06/2015)
• È possibile rivestire la figura di responsabile tecnico per una sola impresa.
• La figura di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa
• Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
• Il responsabile tecnico è necessariamente una persona fisica immedesimata con l’impresa e non può quindi essere un ente collettivo.
 
Le forme di immedesimazione attualmente consentite sono le seguenti:
• Titolare
• Socio (di società di persone/capitali)
• Amministratore di società di capitali (anche senza legale rappresentanza)
• Dipendente operaio (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time)
• Collaboratore/coadiuvante familiare
• Procuratore/institore
l'associazione in partecipazione che comporti prestazione di lavoro non può essere costituita con persona fisica (art. 2549 c.c. come modificato dall'art. 53 del dlgs 81/2015 in vigore dal 25/06/2015)
 
Uffici tecnici interni
Gli uffici tecnici interni sono strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica per la realizzazione degli impianti aziendali e per la loro manutenzione i cui responsabili devono possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti.
La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.
 
Documenti richiesti per la presentazione della SCIA
 (elenco indicativo ma non esaustivo)
1. Per le società la pratica è compilabile sia da Fedra (S5+P oppure UL+P) –è necessaria l’allegazione del modello intercalare P con cui si nomina il/i responsabile/i tecnico/i,  da Starweb la pratica va compilata dalla voce "inizio attività" se trattasi della prima attività dell'impresa o in “variazioni” se trattasi di aggiunta attività successive alla prima. per le ditte individuali la pratica è compilabile esclusivamente da ComunicaStarweb
2. Modello SCIA_req_ impiantisti (ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n°241, come modificato dalla L. 122/2010) con la dichiarazione del possesso dei requisiti di tecnico-professionali,antimafia e delle dichiarazioni del responsabile tecnico.
3. Modello requisiti professionali ulteriore responsabile tecnico
4. Modello antimafia (ulteriori soggetti obbligati)
5. diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, secondo la tabella sotto riportata;
6. Documentazione probatoria ulteriore attestante il possesso dei requisiti di Legge (es. fatture, dichiarazione responsabile tecnico, ecc)
 
Deve essere sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale ovvero da uno dei legali rappresentanti della società. Deve essere inoltre sottoscritto dal responsabile tecnico, se soggetto diverso da quelli indicati in precedenza.
Il modello SCIA_37 deve essere individuato dal codice documento "C20"
 
NON SONO AMMESSE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' RETROATTIVE
La data d’inizio deve coincidere con la data d’invio della pratica

Scarica la modulistica

Si raccomanda di codificare correttamente gli allegati ad ognuno attribuire il  codice "C20 Impiantista" e descrivere nell'apposito campo "descrizione documento" o " descrizione atto" cosa si sta allegando (es. S.C.I.A., modello RT, modello antimafia, ecc.)
 
DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
per le IMPRESE INDIVIDUALI: 
• (iscrizione o variazione) soggetta ad imposta di bollo di € 17,50;
• i diritti di segreteria ammontano ad € 18,00. A tale importo vanno aggiunti € 9,00, quale contributo aggiuntivo per denunce di inizio attività regolamentate da leggi speciali.
per le SOCIETA':
• i diritti di segreteria ammontano a € 30,00 più € 15,00 quale contributo aggiuntivo
• la pratica NoN è soggetta ad imposta di bollo
 
Scarica la tabella con i diritti di segreteria aggiornati (Decreto interministeriale 17.07.2012)
 
TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE
NOn più dovute
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008)-Aggiornato con le modifiche legislative e normative recenti
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Legge. N. 46 del 05.03.90
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D.L. 09.02.2012 n.5 (Decreto semplificazioni)
 

Approfondimenti- scarica la Raccolta circolari e pareri ministeriali