fbpx Informazioni ex REC e certificati di superamento esame | Camera di Commercio di Cosenza
EX REC_ SUPERAMENTO ESAMI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO
 
Il Registro Esercenti il Commercio, ed il relativo obbligo di iscrizione, per chi esercita un'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, è stato abolito:
  • nel 1999 per l'attività di commercio (D.Lgs 114/98)
  • nel 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006)
Il possesso dei requisiti professionali resta comunque obbligatorio e l’impresa è tenuta ad autocertificarli contestualmente all'avvio dell'attività.
La verifica del possesso e della validità degli stessi è di competenza dei Comuni.
 
L'ufficio è a disposizione dell'utenza solo per verificare eventuali iscrizioni e/o superamento degli esami (superati presso la Camera di Commercio di Cosenza) al soppresso Registro Esercenti il Commercio precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs 114/98 e della legge n. 248/2006.
 
DICHIARAZIONE SUPERAMENTO ESAME 
Ai fini del rilascio della dichiarazione di superamento esame, per l'attività di commercio al minuto settore alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande (sostenuto presso la C.C.I.A.A. di Cosenza in data antecedente l'anno 2006), è necessario compilare il relativo modulo e trasmetterlo all'urp dalla piattaforma cs.servizionline.camcom.it, corredato da copia del documento di identità o sottoscritto con firma digitale del richiedente
L’ufficio, verificata l’esistenza della documentazione chiederà all’interessato di effettuare il pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, prevista dalla normativa vigente.
 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La richiesta è in bollo di € 16,00 (“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”)
sono dovuti anche € 5 di diritti di segreteria.
L’importo totale di € 21 dovrà essere versato mediante PagoPA dal sito
inserendo in “servizi”->attestazione nella “causale” -> richiesta ex rec + codice fiscale+ nome e cognome o denominazione dell’impresa
Seguire la compilazione con i dati obbligatori ed il pagamento con una delle modalità proposte.
Inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento
 
 
 
 
Si fa presente che ai sensi dell’art.15 della L. 183/2011 “Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”
Verifica delle autocertificazioni
Per le Pubbliche Amministrazioni che intendano verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati e riguardanti l'iscrizione all'ex REC la richiesta deve essere formulata all’indirizzo mail: urp@cs.camcom.it
 
 
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