Protesti assegni
Assegno cancellazione per avvenuta riabilitazione
La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.
Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'assegno - compreso spese ed interessi legali - potrà richiedere la cancellazione del relativo protesto, decorso un anno dalla data di levata dello stesso, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato:
- dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).
- o, in alternativa, tramite atto redatto da notaio (novità introdotta dalla Riforma Cartabia).
Il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione, che può essere presentata con le seguente modalità:
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d'identità del firmatario della domanda e dell'eventuale delegato;
- marca da bollo da 16 euro;
- diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto;
- copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale.
Diritti di Segreteria: € 8 ad assegno
Imposta di bollo: € 16 marca da bollo, per ogni domanda (può contenere più titoli)
La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi articoli e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:
- copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia del documento di identità del firmatario);
- copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, dovrà essere firmato digitalmente dall'avvocato.
Non è necessario allegare la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente.
In merito alla tempistica di rilascio dei decreti e/o la trasmissione degli stessi alla Camera di commercio, si prega di rivolgersi esclusivamente al Tribunale competente.
Assegno annotazione di avvenuto pagamento
La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.
Il soggetto protestato può comunque richiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento anche prima della decorrenza di un anno dalla data di levata di protesto, previo pagamento dell'importo nominale dell'assegno - compreso spese ed interessi legali. Detta annotazione di avvenuto pagamento non comporta in alcun modo la cancellazione del protesto.
La stessa costituisce esclusivamente una informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico Protesti (dicitura: "Pagato Dopo Il Protesto - Per Motivi Vari").
Alla domanda di annotazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d'identità del firmatario della domanda e dell'eventuale delegato;
- marca da bollo da 16 euro;
- diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto;
- copia del titolo con atto di protesto;
- ricevuta di pagamento, comprensiva di spese e interessi, rilasciata dal beneficiario (con relativa fotocopia del documento di identità) in originale o in copia conforme (non semplice fotocopia) che riporti gli estremi del titolo protestato (numero assegno e banca trattaria).
RIABILITAZIONE ASSEGNO POSTALE
alle quali, a seconda dei casi, va indirizzata la domanda.