Pubblicità Ingannevole
19 maggio 2022: Avviso alle Imprese - Richieste di pagamento ingannevoli
29 giugno 2021: Avviso importante per le imprese su falsi bollettini di pagamento
24 febbraio 2020
Imprese ancora destinatarie di comunicazioni potenzialmente ingannevoli inviate tramite posta elettronica e contenenti riferimenti alle Camere di Commercio ed al versamento del diritto annuale 2020.
Si rende noto che tali comunicazioni non hanno avuto origine dalle procedure di gestione del diritto annuale e la loro probabile finalità è ricondurre ad un link malevolo contenuto nella medesima comunicazione.
La Camera di Commercio invita dunque tutti gli imprenditori alla massima attenzione, ribadendo la propria estraneità alle comunicazioni anzidette. Inoltre ritiene utile informare che da diversi anni il diritto annuale dovuto dai contribuenti deve essere versato utilizzando esclusivamente il modello F24 e in genere entro il 30 Giugno di ogni anno (art. 17 DPR n. 435 del 7/12/2001 modificato dalla L. n. 225 del 1/12/2017).
Avviso alle imprese della provincia di Cosenza a tutela del mercato e dei terzi.
23.01.2020
Si comunica che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo economico è oggetto di una azione fraudolenta, attraverso l'emissione di fatture ingannevoli con intestazione e nominativi di propri dirigenti, per cui l'Ufficio ha già esposto una denuncia alle Autorità competenti.
24 ottobre 2017
Informiamo tutti gli utenti che nei giorni scorsi abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di utenti ed imprese, circa richieste di versamento pervenute per corrispondenza e relative alla tutela di marchi e brevetti da questi registrati o in corso di registrazione. Tali richieste NON provengono dalla Camera di Commercio di Cosenza che è del tutto estranea a tali azioni. Si invitano pertanto gli utenti destinatari di tali richieste a prestare attenzione alla corrispondenza ricevuta, prima di effettuare i versamenti richiesti.
Anche l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato sul proprio sito, analogo avviso cui si rimanda per completezza.
27 giugno 2017
Informiamo tutti gli utenti che periodicamente, spesso in occasione dell'iscrizione al Registro delle Imprese o nel periodo di versamento del diritto annuale, vengono spediti alle imprese dei bollettini di pagamento ingannevoli:
- con diciture che possono far credere di essere inviati dalla Camera di Commercio
- con frasi che richiamano l'obbligo di pagare quanto richiesto in quanto imprese iscritte alla Camera di Commercio
Si tratta di soggetti che offrono, in cambio di pagamenti, iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli, come ad esempio: “Registro di commercio”, “Casellario Unico Telematico delle Imprese”, “Portale imprese”, "Repertorio Nazionale Registro Ditte Artigiane, Commerciali, Agricole e Industriali", "Elenco ditte italiane operanti in Europa", “Registro Telematico delle Imprese”, etc.
Invitiamo tutte le imprese a porre particolare attenzione e a NON effettuare alcun pagamento.
Si tratta di richieste che non hanno nulla a che vedere con l’attività o con l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, né con il pagamento obbligatorio del diritto annuale, che da anni NON si effettua più tramite bollettino postale, ma esclusivamente attraverso il modello F24.
Si tratta di iniziative commerciali private, del tutto estranee all'attività istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza.
I versamenti di denaro richiesti NON sono obbligatori, bensì legati all'adesione di una proposta commerciale, finalizzata all'inclusione del nominativo dell'impresa in siti internet o cataloghi.
Anche eventuali richieste di pagamento con riferimento a marchi di impresa già registrati non hanno nulla a che vedere con l'attività della Camera di Commercio. Si ricorda infatti che i marchi depositati presso le Camere di Commercio o direttamente presso l´UIBM possono essere rinnovati entro 10 anni dalla data del deposito.
Inoltre, la corrispondenza ufficiale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza utilizza carta intestata che riporta il logo e l’esatta denominazione dell’ente.
Esistono aziende che propongono – in apparenza gratuitamente – di inserire i dati aziendali nel proprio registro internet. Solamente nel testo a carattere più piccolo è scritto che il firmatario si obbliga a versare, di solito per più anni, un importo annuale per l’iscrizione.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha considerato queste iniziative come PUBBLICITÀ INGANNEVOLE in quanto chi le organizza non è in alcun modo collegato alle Camere di Commercio e svolge attività di pubblicazione e vendita di riviste e fogli informativi per fini di lucro.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo a disposizione delle imprese un utile Vademecum dal titolo "IO NON CI CASCO! Bollettini e moduli ingannevoli", il numero verde 800 166 661 e il sito www.agcm.it per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta.
9 giugno 2017 - Attenzione a comunicazioni e bollettini ingannevoli
14 febbraio 2017 - Attenzione alle truffe! Falsi bollettini ingannevoli
16 giugno 2016 - AVVISO IMPORTANTE - Richieste ingannevoli di pagamento relative a pubblicazioni di marchi in registri/elenchi non ben precisati
Maggio 2012 - False richieste di registrazione su siti e richiesta di informazioni a mezzo internet, posta elettronica e tradizionale
Recentemente questa Camera di Commercio è venuta a conoscenza dell’operato di alcune organizzazioni ed imprese che spediscono ripetutamente su tutto il territorio nazionale, a mezzo posta tradizionale, a mezzo mail e, in alcuni casi anche telefonicamente, proposte commerciali e relative richieste di pagamento dei propri servizi, utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle delle utilizzate dalle Camere di Commercio.
In sostanza, tali organizzazioni offrono, in cambio di denaro, iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli, attività cui di norma sono deputate le strutture pubbliche. A titolo di esempio si citano:
• “Elenco ditte commercio – industria – artigianato",
• "Elenco merceologico nazionale",
• "CED – Centro Elaborazioni Dati",
• "Repertorio Nazionale Registro Ditte Artigiane, Commerciali, Agricole e Industriali",
• "Elenco ditte commercio industria-artigianato e agricoltura italiano".
In altri casi, viene proposto l’inserimento dei dati aziendali, apparentemente in modo gratuito, in appositi registri internet tenuti dalle organizzazioni proponenti.
In realtà nel testo precompilato da sottoscrivere – con carattere più piccolo e poco leggibile – viene inserito un impegno da parte del firmatario che, sottoscrivendo, si obbliga a versare un importo annuale per l’iscrizione, con eventuale vincolo per le successive annualità.
Queste iniziative di natura privata, nulla hanno a che fare con le attività della Camera di Commercio e, verso tali organizzazioni, NON esiste attualmente alcun obbligo di versamento derivante da Leggi dello Stato Italiano.
L’unico importo che tutte le imprese iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE devono versare annualmente alla Camera di Commercio, è il diritto annuale (ai sensi del DM 359 dell’11 maggio 2001 e DM 54 del 27 gennaio 2005) la cui informativa relativa al versamento avviene, nel mese di Maggio dell’anno di riferimento, tramite il canale di posta tradizionale oppure, tramite posta elettronica certificata – per quelle imprese che hanno indicato un indirizzo PEC nell’anagrafica del Registro delle Imprese. L’informativa, su carta intestata, contiene il logo della Camera di Commercio, gli importi da pagare per come determinati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e le relative scadenze per effettuare i versamenti.
La stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it), con nota 26550 del 23/03/2012 (scaricabile sul lato destro di questa pagina web), tramite l’Unioncamere Nazionale, ha segnalato i recenti casi della AVRON S.R.O. di Bratislava e della EXPO GUIDE S.C. (società messicana), entrambe condannate per comunicazioni contenenti informazioni ingannevoli, al pagamento di euro 100.000,00 le quali propinavano registrazioni ai propri “archivi” denominati rispettivamente “Registro del Mercato Nazionale” (con un costo annuo di euro 1.279 per le successive tre annualità) e per la presenza sulla guida internet denominata “Guida per Fiere ed Espositori” (con un costo annuo di euro 1.180 per le successive tre annualità).
I soggetti colpiti da comportamenti ritenuti ingannevoli dall’Autorità Garante, possono inviare le proprie circostanziate segnalazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini della pronuncia di ingannevolezza della comunicazione sotto il profilo degli interessi collettivi, ai sensi del d.lgs. 145/2007. Sulla base di tale pronuncia, gli interessati potranno poi agire a titolo individuale ai fini della invalidazione del relativo contratto e del risarcimento del danno subito individualmente.
I medesimi soggetti, possono adire altresì il giudice ordinario ai sensi delle norme del codice civile che vietano gli atti di concorrenza sleale in base al disposto degli articoli 2598, 2599 e 2600 del codice civile, restando in ogni caso salvo l’esercizio dell’azione per eventuali profili penali.
A titolo informativo, si riporta quanto indicato sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella pagina dedicata alla Pubblicità Ingannevole e Comparativa.
(Fonte: http://www.agcm.it/consumatore-competenza/pubblicita-ingannevole-e-comporativa.html)
Si ritiene “ingannevole” qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta, e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente.
• La pubblicità comparativa è ritenuta lecita solo quando non è ingannevole;
• confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
• confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
• non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
• non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o posizione di un concorrente;
• per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione.
La Camera di Commercio di Cosenza, a tutela delle imprese, visti i casi segnalati consiglia di leggere attentamente il testo prima di accettare un’offerta apponendo la propria firma e soprattutto di valutare i seguenti aspetti:
• Grado di conoscenza del mittente e dell’iniziativa proposta;
• Grado diffusione e tiratura del prodotto editoriale o informatico offerto dal proponente;
• Verifica dell’indirizzo internet su cui dovrebbero essere pubblicati i dati dell’azienda a seguito della sottoscrizione;
• Verificare i recapiti del preponente indicati sui moduli ricevuti da firmare;
• Esaminare con attenzione quanto stampato con caratteri più piccoli o poco leggibili;
• Verificare se l'informativa sul trattamento dei dati corrisponde alla normativa italiana in materia di privacy;
• Verificare la presenza dei termini di disdetta e, qualora non presenti, chiedere chiarimenti;
• Inserire se non prevista, una clausola di recesso per insoddisfazione del prodotto ricevuto, senza penali, indicandone il relativo termine di valutazione.
Nel caso di sottoscrizione per errore di una proposta commerciale, è necessario provvedere con celerità alla disdetta del contratto (con Raccomandata A/R) secondo i termini indicati sul contratto stesso ed informare immediatamente un legale di fiducia.