fbpx Ravvedimento operoso del diritto annuale camerale | Camera di Commercio di Cosenza

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16 ottobre 2003 n. 3567/C ha disposto l'applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio.

L'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, e ripreso dall'art. 6 del D.L. n. 54/05, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso:

- purché la violazione NON sia stata già constatata e comunque NON siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

- versamento contestuale:
  a) del tributo dovuto;
  b) degli interessi moratori (al tasso di interesse legale, definito annualmente con DM - Vedi prospetto in basso alla pagina);
  c) della sanzione ridotta;

- entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.

 

La mancanza anche di uno solo dei citati versamenti o dei requisiti sopra indicati rende il ravvedimento inefficace, con successiva applicazione delle sanzioni ordinarie.

 

L'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato tramite il Ravvedimento Operoso con le seguenti modaliltà:

1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento breve)  mediante il contestuale pagamento:
    a) del tributo dovuto
    b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
    c) della sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

 

     Il ravvedimento breve è un metodo alternativo al pagamento con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% (in tal caso lo 0,40% va aggiunto al codice tributo 3850 ovvero come "diritto dovuto").

 

2) entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo) mediante il contestuale pagamento:
     a) del tributo dovuto
     b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
     c) della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

 

 

Dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è pari all'1,25% annuo (D.M. 13 dicembre 2021).
Dal 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è pari al 5% annuo (D.M. 13 dicembre 2022).
Dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo (D.M. 29 novembre 2023).

 

 

Come versare per il Ravvedimento Operoso

Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su modello F24 - Sezione IMU e Tributi locali contestualmente per:
- Codice Ente: CS
- Cod. 3850 l’importo del diritto annuale dovuto;
- Cod. 3851 gli interessi moratori al tasso legale di interesse (vedi prospetto degli interessi legali - a fine pagina) con maturazione dal giorno di scadenza del termine ordinario di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto "non versato" oppure "versato in ritardo" secondo la formula della capitalizzazione semplice formula: (ammontare tributo X tasso legale annuo X n. giorni) / 365;
 - Cod. “3852” la sanzione ridotta calcolata sull’importo del diritto annuale dovuto (ovvero sull'importo indicato col cod. 3850).
-  Anno di riferimento: indicare l'annualità a cui si riferisce il tributo che si versa con ravvedimento operoso.

E’ bene evidenziare inoltre che il termine da cui far partire il ravvedimento operoso è, sempre, il termine ordinario di versamento (cfr. circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005).

 

Per i versamenti "incompleti", nel caso in cui il primo pagamento parziale è stato eseguito oltre la naturale scadenza, la sanzione del 6% va calcolata sull’intero importo dovuto (NON sulla parte non ancora versata).

 

I versamenti effettuati il codice 3850 (tributo) possono essere compensati con altri tributi (già a credito dell'azienda), mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni), che pertanto devono essere versati con il relativo pagamento (ai sensi della risoluzione n. 115/E del 23/05/2003: "Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.")

 

Il calcolo degli importi dovuti utilizzando il ravvedimento operoso, può essere effettuato anche on line attraverso il portale dedicato https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira-ro.htm. Il portale consente anche il pagamento tramite PagoPA.

 

 

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Aggiornamento 24.11.2015

ll Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 16919 del 06/02/2015 chiarisce che le modifiche dell'art. 13 del D.lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) introdotte dalla legge di stabilità 2015, non sono applicabili al diritto annuale, ribadendo che le stesse non hanno un effetto automatico di modifica del comma 1, lettera a) e b) dell’art. 6 del D.M. n. 54/2005. (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative diritto annuale).

Pertanto, il diritto annuale, è ravvedibile fino ad un anno dalla violazione del versamento.

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Aggiornamento al 27.12.2012

Per tutte le violazioni compiute dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (in vigore dal 04.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all'art. 6 del suddetto decreto ed art. 10 del Regolamento camerale che prevede "per le violazioni non ancora contestate", la possibilità di accedere al Ravvedimento Operoso (già previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

- 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005 (entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte), in alternativa al pagamento dell’interesse dello 0,40% di cui al comma 4 dell’art. 6 del Regolamento camerale, secondo le indicazioni fornite dalla circolare ministeriale n. 3587/C del 20.06.2005;

- 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005 (giusta interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 62417 del 30.12.2008 con la quale ha chiarito che la riduzione della percentuale della sanzione dal 6% al 3% disposta dall’art. 16 del D.L. 185/08, convertito in Legge n. 2/2009, NON ha automatico effetto di modifica del comma 1 dell’art. 6 del  D.M. 54/2005).

 

La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano aperto unità locali) che NON abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda né, nei 30 giorni successivi, con modello F24.

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PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

Dal                   al                              Tasso di Interesse legale                   Disposizione normativa                                           
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 - Tasso degli interessi Legali: 3,50% (Rif. D.M. 11 dicembre 2000)
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 - Tasso degli interessi Legali: 3,00% (Rif. D.M. 11 dicembre 2001)
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 - Tasso degli interessi Legali: 2,50% (Rif. D.M. 1 dicembre 2003)
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 - Tasso degli interessi Legali: 3,00% (Rif. D.M. 12 dicembre 2007)
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 - Tasso degli interessi Legali: 1,00% (Rif. D.M. 4 dicembre 2009)
dal 01.01.2011 al 31.12.2011 - Tasso degli interessi Legali: 1,50% (Rif. D.M. 7 dicembre 2010)
dal 01.01.2012 al 31.12.2013 - Tasso degli interessi Legali: 2,50% (Rif. D.M. 12 dicembre 2011)
dal 01.01.2014 al 31.12.2014 - Tasso degli interessi Legali: 1,00% (Rif. D.M. 12/12/2013 – G.U. 292 del 13/12/2013)
dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - Tasso degli interessi Legali: 0,50% (Rif. D.M. 11/12/2014 – G.U. 290 del 15/12/2014)
dal 01.01.2016 al 31.12.2016 - Tasso degli interessi Legali: 0,20% (Rif. DM 11/12/2015)
dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - Tasso degli interessi Legali: 0,10% (Rif. DM 11/12/2016)
dal 01.01.2018 al 31.12.2018 - Tasso degli interessi Legali: 0,30% (Rif. DM 13/12/2017 – G.U. 292 del 12/12/2017)
dal 01.01.2019 al 31.12.2019 - Tasso degli interessi Legali: 0,80% (Rif. DM 12/12/2018 – G.U. 291 del 15/12/2018)
dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - Tasso degli interessi Legali: 0,05% (Rif. DM 12/12/2019)
dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - Tasso degli interessi Legali: 0,01% (Rif. G.U. 15.12.2020, n. 310)
dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - Tasso degli interessi Legali: 1,25% (Rif. DM 13/12/2021 – G.U. 297 del 15/12/2021)
dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - Tasso degli interessi Legali: 5,00% (Rif. DM 13/12/2022 - G.U. 292 del 15/12/2022)
dal 01.01.2024 - Tasso degli interessi Legali: 2,50% (Rif. DM 29/11/2023 - G.U. 288 del 11/12/2023)

 

Ultimo aggiornamento pagina: 1 marzo 2024

 

 

 

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