fbpx Sanzioni e Cartelle Esattoriali | Camera di Commercio di Cosenza

Alle imprese che abbiano commesso una violazione relativa al diritto annuale e che non abbiano effettuato il ravvedimento, sarà irrogata una sanzione a mezzo di cartella esattoriale (art. 18 L.580/1993, D.Lgs. 472/1997, D.M. 27.1.2005 n. 54, Regolamento Camerale (adottato con delibera di giunta camerale n. 27 dell’11.04.2012) per come modificato con D.G. n. 72 del 19/09/2016.

Sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa tutte le imprese che:
• hanno omesso del tutto il versamento;
• hanno effettuato un versamento incompleto;
• hanno versato il tributo alla scadenza prevista per il versamento con 0,40%, ma omettendo l'applicazione dello 0,40% stesso (anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione);
• hanno effettuato un versamento in ritardo

Con la cartella esattoriale viene richiesto il pagamento dell'eventuale tributo non versato, degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa tributaria.
Se la violazione viene regolarizzata entro un anno dalla scadenza naturale, è possibile evitare l'irrogazione della sanzione tramite cartella esattoriale, versando contestualmente l'importo del tributo e le somme dovute a titolo di ravvedimento.
 
 
CALCOLO DELLA SANZIONE ED INTERESSI 
• Se il pagamento non è stato proprio eseguito l'impresa è sanzionabile per la violazione di "omesso versamento"; sono dovuti gli interessi sulle somme non versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di irrogazione della sanzione;
• Se il pagamento è stato parzialmente eseguito entro la naturale scadenza l'impresa è sanzionabile per "omesso versamento" limitatamente alle somme non versate (circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2189 dell'11/03/2008); sono dovuti gli interessi sulle somme non versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di irrogazione della sanzione;
• Se il pagamento è stato parzialmente eseguito ma in data successiva alla naturale scadenza l'impresa è sanzionabile per "omesso versamento" dell'intero importo dovuto (circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2189 dell'11/03/2008); sono dovuti gli interessi, sulle somme già versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data dell'eseguito pagamento e, sulle somme non versate a decorrere dalla data di scadenza fino alla data di irrogazione della sanzione.
Se il pagamento è stato eseguito entro 30 giorni dalla scadenza naturale , ma senza l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, l’impresa sarà sanzionata per omessa mora nella misura del 10%.
• Tutto quanto versato con oltre 30 giorni di ritardo, (senza il corretto utilizzo del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza naturale), rientra nella categoria di “omesso versamento”; in questo caso sarà irrogata la sanzione nella misura del 30% per il diritto non versato (in tutto o in parte) oppure versato con ritardo superiore a 30 giorni.
 

 

TERMINI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONE
L'art. 10 del D.M. 54/2005 dispone che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale debbano essere notificate a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all'anno in cui è avvenuta la violazione (anno di riferimento del diritto annuale).
Si rammenta comunque che al diritto annuale e gli interessi si applica il termine di prescrizione ordinaria (10 anni) che decorre dalla data naturale di scadenza.

 

 
 
PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONE
La contestazione delle violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuale può essere eseguita  mediante iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione di cui all'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
La notifica è effettuata nei confronti delle tipologie di destinatario elencate all'art. 11, comma 2 del Regolamento, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia.
 
 
 
RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
E' stato attribuito agli Agenti della Riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a Ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a Ruolo dovranno essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente.
 
 
 
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA CARTELLA
Nei seguenti casi:
1. errore di persona
2. evidente errore logico o di calcolo
3. doppia imposizione
4. pagamenti regolarmente eseguiti, ma non attribuiti
5. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera
il contribuente, dopo aver contattato gli uffici della Camera di Commercio per chiarimenti e/o delucidazioni, può presentare all’Ufficio Tributi della Camera, richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella. La presentazione dell’istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, che è comunque possibile.
 
Prenota un appuntamento presso gli uffici camerali utilizzando il servizio di orientamento https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/nuovo-servizio-orientamento
 
 
 
RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di I GRADO ai sensi del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.
Il contribuente che vuole contestare la cartella esattoriale può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza entro 60 gg. dalla notifica tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto-15 settembre).
Attenzione: la presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento della cartella.
Per approfondimenti sul processo tributario consulta la pagina dedicata sul sito del Ministero: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/web/guest/introduzione-del-processo
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento pagina: 22 ottobre 2024
 
 
Tag: 
Diritto Annuale; Sanzioni e Cartelle Esattoriali