fbpx Soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale | Camera di Commercio di Cosenza
Il diritto annuale è dovuto finché l'impresa rimane iscritta al Registro delle Imprese.

 

NON sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):

- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa - Le imprese soggette a tutte le altre tipologie di procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;

- le imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

- le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.
 

Riferimenti normativi:

- Accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale: D.M. 11/05/2001 n. 359

 
 
 

Casi particolari di esenzione:

- Imprenditori individuali deceduti: la circolare MAP 3520/C (articolo 9) del 2001 stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.

 

- Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

 

- Start-Up innovative:

Si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

I soggetti che possiedono tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012) e s.m.i., e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. 179/2012 e s.m.i.). Il Ministero chiarisce le modalità e gli esoneri per le imprese in start up nella Nota MISE prot. 0120930 del 17.07.2013

Il beneficio di esenzione è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative).

 

Riferimenti normativi Start-Up Innovative e PMI Innovative:

- Start-up innovative: D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in Legge 17/12/2012 n. 221 (articolo 25 e seguenti)

- PMI innovative e modifica alla disciplina delle start-up innovative: D.L. 24/01/2015 n. 3 conv. in Legge 24/03/2015 n. 33 (art. 4 comma 11-ter)

 
 
Ultimo aggiornamento pagina: Gennaio 2024