VERIFICHE PERIODICHE E DINAMICHE START UP INNOVATIVE
Ai sensi della Circolare MISE prot. 51136 del 14.02.2017 la Camera di Commercio, con congruo anticipo, ricorda alle imprese interessate gli adempimenti necessari per la permanenza/aggiornamento nella sezione speciale delle start up innovative o l’eventuale trasformazione in PMI innovativa, ricorrendone i requisiti.
Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti di Legge, comporterà l’avvio dei procedimenti d’ufficio previsti dalla legge per come riassunti di seguito e nella tabella sinottica
1) mantenimento dei requisiti (ex art. 25 c.15 D.L.179/2012)
“Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”
L’adempimento va effettuato annualmente entro il 30 di giugno di ogni anno con dati evincibili dal bilancio (esempio valore della produzione, assenza distribuzione utili, assenza quotazione, sussistenza quota abilitante spese R&S-aletrnativo a quello dell’innovazione-, ecc, ecc) .
Il mancato adempimento comporterà la CANCELLAZIONE dell’impresa dalla sezione speciale delle start up innovative ai sensi dell’ex art. 25 c.16 e la perdita del requisito agevolato connesso
Nel caso di “ravvedimento operoso” da parte dell’obbligato, prima dell’avvio del procedimento di cancellazione, e non essendo ancora perfezionata la fattispecie di cui all’ex art. 25 c.16, comporterà l’applicazione della sanzione pecunaria per tardato adempimento di un obbligo previsto dalla Legge (art. 2630 c.c.)
2) Perdita dei requisiti start up per decorrenza dei termini (ex art. 25 c. 3 D.L. 179/2012)
“una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e'
stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti”
Decorsi quattro anni per le start up innovative costituite tra il 18 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012
(vedesi Agenzia dell’Entrate, Circolare 16/E del 11.06.2014 pag. 14)con eventuale conversione semplificata in PMI innovative (cod. 070), ricorrendone i requisiti,
vedesi guida dedicata http://startup.registroimprese.it/pminnovative/index.html
La perdita dei requisiti comporterà la CANCELLAZIONE dell’impresa dalla sezione speciale delle start up innovative ai sensi dell’ex art. 25 c.16 e la perdita del requisito agevolato connesso
Nel caso di “ravvedimento operoso” da parte dell’obbligato, prima dell’avvio del procedimento di cancellazione, e non essendo ancora perfezionata la fattispecie di cui all’ex art. 25 c.16, comporterà l’applicazione della sanzione pecunaria per tardato adempimento di un obbligo previsto dalla Legge (art. 2630 c.c.)
3) Aggiornamento semestrale (ex art. 25 c. 14 D.L. 179/2012)
“Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma 10”
Si tratta di aggiornare le informazioni inserite in fase di autocertificazione (previste dall’ex art.25 c. 12),con particolare riferimento ai tre requisiti alternativi all’innovazione tecnologica di cui al comma 2, lettera h
Il mancato adempimento comporterà l’applicazione della sanzione pecunaria per tardato adempimento di un obbligo previsto dalla Legge (art. 2630 c.c.)
4) Altri adempimenti eventuali
La circolare 22631 del 3 novembre 2015 "mutazione requisiti" ribadisce che l’aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale, a norma del comma 12.
La comunicazione della variazione/mutazione o lo scivolamento da un requisito a un altro devono avvenire contestualmente, senza che siano trascorsi i sei mesi
TABELLA SINOTTICA ADEMPIMENTI