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Compensazione e Rimborsi

COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE
Nel caso di diritto annuale versato in eccedenza con mod. F24 oppure non dovuto, anziché richiedere il rimborso è senz'altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione che consente di adoperare immediatamente il credito vantato verso la Camera per pagare altri tributi che devono essere versati con F24, compreso il diritto annuale riferito ad annualità diverse da quelle cui si riferisce il credito.

Per compensare il credito da diritto annuale è necessario utilizzare la sezione "IMU e altri tributi locali", indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna "Importi a credito" limitatamente a quanto erroneamente versato con F24 con il codice tributo 3850.

Non è possibile, infatti, compensare gli importi versati con il codice 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003.

 

 

Se il versamento è effettuato con F24 a saldo zero, l'importo del diritto annuale dovrà essere sempre maggiorato dello 0,40% se il pagamento è effettuato in occasione dell'apposita scadenza prevista per il versamento con tale maggiorazione.

 

E' necessario contattare preventivamente gli uffici competenti della Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:
• l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
• nel caso di imprese cessate, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
• quando sono passati più di due anni dalla data di versamento (in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: art. 17 comma 3 legge 488/1999 - art. 10 commi 1 e 2 D.M. 359/2001).

 

 

RIMBORSI DIRITTO ANNUALE
Le richieste di rimborso devono essere presentate o proposte, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o importi superiori al dovuto, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 17 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001).

 

La domanda di rimborso è l’ unico mezzo per ottenere la restituzione di somme erroneamente versate a titolo di diritto annuale in caso di:
• soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
• importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica e modalità diverse da F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24.

La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, utilizzando il modello che deve essere corredato dalla documentazione necessaria a comprovare il credito (copia modello F24, copia ricevuta del protocollo della pratica telematica, copia ricevuta versamento effettuato allo sportello), dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda).

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