Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione, Sanificazione
Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
1) onorabilità (tutte);
2) capacità economico-finanziaria (tutte);
3) di capacità tecnica ed organizzativa, di cui all'art. 2 comma 2 del D.m. 274/1997, e si intendono posseduti con preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti di cui al punto seguente (solo disinfezione, derattizzazione, sanificazione);
4) tecnico-professionali, sono richiesti solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione..
Sono quelli previsti dall'art. 2 della L. 82/1994, devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs. 159/2011, e non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza");
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
I requisiti, di cui all'art. 2 del D.m. 274/1997, si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
b) iscrizione all'Inps e all'Inail, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati
Requisiti tecnico professionali (per le attività di disinfezione, derattizzazione, sanificazione)
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche).
Il preposto alla gestione tecnica, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, deve essere il titolare dell'impresa (socio amministratore per le società di persone, amministratore per le società di capitali o cooperative) oppure un dipendente con rapporto di lavoro subordinato, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'institore-procuratore.
Perchè i requisiti posseduti dal preposto siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere fra il primo e la seconda un "rapporto di immedesimazione", a tal fine il preposto deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi della stessa.
• titolare di ditta individuale, familiare collaboratore;
• il dipendente con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
• socio di s.n.c., socio prestatore d'opera, socio accomandatario;
• amministratore di società di capitali;
• Institore-procuratore;
• prestatore di lavoro somministrato, di lavoro ripartito (tipologie contrattuali previste dalla D.lgs. 276/2003).
Inoltre il preposto alla gestione tecnica può rivestire tale qualifica solo per una impresa, deve trattarsi di persona fisica (sono esclusi gli enti collettivi).
Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:
2) fino a 206.582,76 Euro
3) fino a 361.519,83 Euro
4) fino a 516.456,90 Euro
5) fino a 1.032.913,80 Euro
6) fino a 2.065.827,60 Euro
7) fino a 4.131.655,19 Euro
8) fino a 6.197.482,79 Euro
9) fino a 8.263.310,39 Euro
10) oltre 8.263.310,39 Euro
L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, “realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni” (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).
Pertanto, una impresa di pulizie potrà richiedere la fascia di classificazione non prima di due anni dalla data di inizio dell’attività. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all’importo medio realizzato nell’ultimo triennio o biennio, nel caso di nuova impresa.
Nel caso della prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro 30.987,41 (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).
La verifica dei requisiti avviene con la Segnalazione certificata d’inizio attività o di aggiunta di attività rientrante nell'ambito di applicazione della legge, ovvero di variazione nella persona del preposto.
La denuncia deve essere presentata
- per le imprese individuali: compilando l’iscrizione d’inizio dell’attività, firmata digitalmente, (da ComunicaStarweb) Euro 17,50 imposta di bollo;€ 27 diritti di segreteria
3) Modulo di iscrizione, modifica, sostituzione ulteriore responsabile tecnico (per attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
5) Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità (per ulteriori soggetti)
6) attestazioni bancarie circa l'esistenza di rapporti con l'impresa;
7) attestazioni di regolarità contributiva ed assicurativa, rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL
Documentazione relativa al preposto alla gestione tecnica
Per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del preposto occorre presentare alternativamente:
1. dichiarazione titolo di studio
2. attestazione in cui si precisa che il piano di studi atteso dal preposto prevedeva un corso almeno biennale di chimica ed un corso annuale di scienze biologiche;
3. Attestazione da cui risulti il periodo lavorativo presso un'impresa del settore come operaio qualificato;
Occorre presentare, inoltre:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/00, attestante l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio antimafia, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00;
3. attestazione rapporto immedesimazione del preposto (assunzione, collaboratore familiare, institore)
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/00, relativamente ai dati anagrafici e ad all'accettazione dell'incarico eseguita dal preposto alla gestione tecnica.
Le imprese di pulizia che presentano istanza di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane in base alle fasce di classificazione per volumi d'affari, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici, devono allegare:
1. modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa nonché richiesta di iscrizione in una determinata fascia;
2. elenco dei servizi eseguiti negli ultimi tre anni, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente;
3. elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda;
4. attestazioni bancarie relative agli affidamenti accordati;
5. attestati di regolarità contributiva INPS e INAIL;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio antimafia resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00, dal rappresentante legale/titolare dell'impresa.
7. copia dei libri paga e dei libri matricola o copia della dichiarazione dei redditi presentata per ciascuno degli anni di riferimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 82 del 25 gennaio 1994. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
D.P.R. n. 558 del 14 dicembre 1999. Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997).
D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 (convertito nella Legge n. 40/2007).Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.
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