fbpx Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione, Sanificazione | Camera di Commercio di Cosenza
08.05.2020
L'attività in oggetto può essere iniziata dal giorno della presentazione della pratica all'ufficio competente completa e corretta, corredata della documentazione e delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente (la data di inizio dell'attività deve quindi corrispondere a quella di presentazione della pratica-Scia).
Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
 
 REQUISITI
Le imprese che intendono svolgere l'attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane devono avere la Segnalzione certificata d’inizio attività e dichiarare i seguenti requisiti:
1) onorabilità (tutte);
2) capacità economico-finanziaria (tutte);
3) di capacità tecnica ed organizzativa, di cui all'art. 2 comma 2 del D.m. 274/1997, e si intendono  posseduti con preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti di cui al punto seguente (solo disinfezione, derattizzazione, sanificazione);
4) tecnico-professionali, sono richiesti solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione..
 
Requisiti di onorabilità
Sono quelli previsti dall'art. 2 della L. 82/1994, devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Le imprese interessate possono esercitare l'attività in oggetto e richiederne l'iscrizione solo se nei confronti dei sopraindicati soggetti:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs. 159/2011, e non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza");
e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
 
Requisiti di onorabilità antimafia
che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e che i seguenti soggetti , di seguito elencati (es. tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, i componenti del collegio sindacale, il sindaco effettivo, il socio unico di società di capitali, ecc.) ricoprono gli incarichi indicati dall’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011, ciascuno dei quali deve presentare, in allegato all'istanza, modello di autocertificazione “Intercalare Antimafia/L”
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria
I requisiti, di cui all'art. 2 del D.m. 274/1997, si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
b) iscrizione all'Inps e all'Inail, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati
Requisiti tecnico professionali (per le attività di disinfezione, derattizzazione, sanificazione)
 
Requisiti tecnico professionali
Il preposto alla gestione tecnica di un'impresa che svolge attività di disinfestazione,derattizzazione e sanificazione deve possedere uno dei requisiti tecnico-professionali di seguito:
 
a) assolvimento dell'obbligo scolastico in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente (per i nati fino al 1951 conseguimento della licenza elementare; per i nati dal 1952 al 1984 frequenza di almeno otto anni di scuola ovvero il conseguimento del diploma di scuola media inferiore; per i nati dal 1985 la frequenza di almeno nove anni di scuola) e svolgimento di un periodo di lavoro di almeno tre anni in imprese del settore in qualità di dipendente qualificato, collaboratore familiare, amministratore, socio partecipante o titolare di impresa.
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche);
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività (il corso di studi deve prevedere un corso biennale di chimica, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche).
 
Per i titoli di studio abilitanti per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione - vedi elenco- esemplificativo e non esaustivo
 
N.B. l'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione non richiede l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica, nè il possesso di requisiti professionali
 
Nomina del preposto alla gestione tecnica
Il preposto alla gestione tecnica, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, deve essere il titolare dell'impresa (socio amministratore per le società di persone, amministratore per le società di capitali o cooperative) oppure un dipendente con rapporto di lavoro subordinato, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'institore-procuratore.
Perchè i requisiti posseduti dal preposto siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere fra il primo e la seconda un "rapporto di immedesimazione", a tal fine il preposto deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi della stessa.
Sono considerati immedesimati:
• titolare di ditta individuale, familiare collaboratore;
• il dipendente con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
• socio di s.n.c., socio prestatore d'opera, socio accomandatario;
• amministratore di società di capitali;
• Institore-procuratore;
• prestatore di lavoro somministrato, di lavoro ripartito (tipologie contrattuali previste dalla D.lgs. 276/2003).
Inoltre il preposto alla gestione tecnica può rivestire tale qualifica solo per una impresa, deve trattarsi di persona fisica (sono esclusi gli enti collettivi).
L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato  provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.
 
Fasce di classificazione
Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:
1) da Euro 30.987,41 fino Euro 51.645,69
2) fino a 206.582,76 Euro
3) fino a 361.519,83 Euro
4) fino a 516.456,90 Euro
5) fino a 1.032.913,80 Euro
6) fino a 2.065.827,60 Euro
7) fino a 4.131.655,19 Euro
8) fino a 6.197.482,79 Euro
9) fino a 8.263.310,39 Euro
10) oltre 8.263.310,39 Euro
L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, “realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni” (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).
Pertanto, una impresa di pulizie potrà richiedere la fascia di classificazione non prima di due anni dalla data di inizio dell’attività. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all’importo medio realizzato nell’ultimo triennio o biennio, nel caso di nuova impresa.
Nel caso della prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro 30.987,41 (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).
 
Documentazione richiesta per inizio attività impresa di pulizia,disinfezione,disinfestazione, derattizzazione,sanificazione
La verifica dei requisiti avviene con la Segnalazione certificata d’inizio attività o di aggiunta di attività rientrante nell'ambito di applicazione della legge, ovvero di variazione nella persona del preposto.
La denuncia deve essere presentata
- per  le imprese individuali: compilando l’iscrizione d’inizio dell’attività, firmata digitalmente,  (da ComunicaStarweb) Euro 17,50 imposta di bollo;€ 27 diritti di segreteria
- per le società: Da ComunicaFedra o ComunicaStarweb con firma digitale € 45 diritti di segreteria
 
Allegati per iscrizione/modifica attività
1) SCIA  per tutte le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, contenente autodichiarazioni possesso requisiti di onorabilità,antimafia, capacità economico/finanziaria e per le sole attività di disinfestazione,derattizzazione, sanificazione anche possesso requisiti professionali
3) Modulo di iscrizione, modifica, sostituzione ulteriore responsabile tecnico (per attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
4) Modello di dichiarazione antimafia per ogni ulteriore soggetto tenuto
5) Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità (per ulteriori soggetti)
6) attestazioni bancarie circa l'esistenza di rapporti con l'impresa;
7)  attestazioni di regolarità contributiva ed assicurativa, rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL
 

Documentazione relativa al preposto alla gestione tecnica

Per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del preposto occorre presentare alternativamente:
1. dichiarazione titolo di studio
2. attestazione in cui si precisa che il piano di studi atteso dal preposto prevedeva un corso almeno biennale di chimica ed un corso annuale di scienze biologiche;
3. Attestazione  da cui risulti il periodo lavorativo presso un'impresa del settore come operaio qualificato;
Occorre presentare, inoltre:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/00, attestante l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio antimafia, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00;
3. attestazione rapporto immedesimazione del preposto (assunzione, collaboratore familiare, institore)
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/00, relativamente ai dati anagrafici e ad all'accettazione dell'incarico eseguita dal preposto alla gestione tecnica.

Documentazione relativa alla richiesta di iscrizione in una delle fasce di classificazione, ai sensi del D.M. 274/97

Le imprese di pulizia che presentano istanza di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane in base alle fasce di classificazione per volumi d'affari, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici, devono allegare:
1. modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa nonché richiesta di iscrizione in una determinata fascia;
2. elenco dei servizi eseguiti negli ultimi tre anni, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente;
3. elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda;
4. attestazioni bancarie relative agli affidamenti accordati;
5. attestati di regolarità contributiva INPS e INAIL;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio antimafia resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00, dal rappresentante legale/titolare dell'impresa.
7. copia dei libri paga e dei libri matricola  o copia della dichiarazione dei redditi presentata per ciascuno degli anni di riferimento.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Attenzione! le attività regolamentate di impiantista, autoriparatore, pulizia, facchinaggio oltre al normale diritto di segreteria (€ 30 per le società ed € 18 per le ditte individuali) scontano una maggiorazione fissa dei diritti di segreteria pari a € 9 (ditte individuali) ed € 15 (società) vedesi tabella A nota 3 del decreto interministeriale del 17 luglio 2012 (G.U. 31.07.2012)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 82 del 25 gennaio 1994. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

D.M. n. 274 del 7 luglio 1997. Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge n. 82 del 25 gennaio 1994, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
 D.P.R. n. 558 del 14 dicembre 1999. Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997).
 D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 (convertito nella Legge n. 40/2007).Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli
 

 SCARICA LA MODULISTICA AGGIORNATA

Si raccomanda di codificare correttamente gli allegati ad ognuno attribuire il  codice "C22 pulizia" e descrivere nell'apposito campo "descrizione documento" o " descrizione atto" cosa si sta allegando (es. S.C.I.A., attestazione capacità finanziaria, ecc)