Soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale
NON sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (pubblicato sulla G.U. del 02.10.2001):
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31.12 dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa - Le imprese soggette a tutte le altre tipologie di procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
- le imprese individuali cessate entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12 dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 c.c., art. 2545-septiesdecies dall'1.1.2004) entro il 31.12 dell'anno precedente.
Riferimenti normativi:
- Accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale: D.M. 11/05/2001 n. 359
Casi particolari di esenzione:
- Imprenditori individuali deceduti: la circolare MAP 3520/C (articolo 9) del 2001 stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- Eventi eccezionali: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
- Start-Up innovative:
Si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
I soggetti che possiedono tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012) e s.m.i., e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. 179/2012 e s.m.i.). Il Ministero chiarisce le modalità e gli esoneri per le imprese in start up nella Nota MISE prot. 0120930 del 17.07.2013
Il beneficio di esenzione è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative).
Riferimenti normativi Start-Up Innovative e PMI Innovative:
- Start-up innovative: D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. in Legge 17/12/2012 n. 221 (articolo 25 e seguenti)
- PMI innovative e modifica alla disciplina delle start-up innovative: D.L. 24/01/2015 n. 3 conv. in Legge 24/03/2015 n. 33 (art. 4 comma 11-ter)