Soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale
Lo stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, NON costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) sono ubicati la sede e le eventuali sedi secondarie e unità locali dell'impresa individuale, della società e dei soggetti only REA.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in altre province (o circoscrizioni territoriali per come da successivi accorpamenti delle sedi camerali competenti) diverse da quella di ubicazione della sede, dovranno pagare a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio una parte di diritto annuale (calcolata in modo differente tra sede ed unità locali).
Allo stesso modo, i soggetti con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria (presenti in Italia) alla Camera di appartenenza. Le unità locali all'estero di imprese con sede in Italia non devono pagare il diritto annuale
In generale i soggetti iscritti solo al R.E.A. (only REA), NON pagano somme aggiuntive per le loro eventuali unità locali.
Il diritto annuale è dovuto per anno solare (per gli anni successivi all'iscrizione, la verifica è riferita al 1/1 di ogni anno), senza possibilità di frazionamento dello stesso in relazione ai mesi in cui è stata effettivamente iscritta. Ciò significa che l'impresa (o soggetto R.E.A.) che si è cancellata nel corso dell'anno è comunque tenuta a pagare l'intero importo.
Riferimenti normativi:
- Finanziamento delle camere di Commercio: L. 29/12/1993 n. 580 (articolo 18)
- Accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale: D.M. 11/05/2001 n. 359
Ultimo aggiornamento pagina: Gennaio 2024