Diritto annuale
Ufficio Tributi
Link rapidi per il pagamento del diritto annuale on line:
- Funzione "Ravvedimento Operoso" (dal portale nazionale)
Per la presentazione delle istanze relative al diritto annuale, utilizza la Modulistica Diritto Annuale
DIRITTO ANNUALE 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 1318-REG-1734510765451, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2025, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023 (ed Allegato A del DM 23-02-2023), entrato in vigore il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale per il gli anni 2023-2025, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese - Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 22/12/2022.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2025, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (ovvero per l'annualità 2025 entro il 30/06/2025).
A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2025 (comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono di seguito riportati.
[*] Importi da versare già arrotondati all’unità di euro, pari in origine a euro 52,80 e 10,56
Importi del Diritto Annuale in MISURA FISSA
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Natura Giuridica |
Sede Legale |
Unità Locali |
Imprese individuali iscritte o annotate nella |
€ 53,00 (*) |
€ 11,00 (*) |
Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Soggetti iscritti ONLY REA |
€ 18,00 |
-- |
Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria) |
-- |
€ 66,00 |
Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società semplici (non agricole) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Importi Diritto Annuale in base al FATTURATO
Il Cassetto digitale dell'Imprenditore è accessibile anche tramite APP dedicata "Impresa Italia" realizzata da InfoCamere e scaricabile dagli store Android ed Apple, per avere a disposizione i documenti della tua impresa.
Per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2024 (modello IRAP 2025) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
Fatturato |
A Euro |
(*) Aliquote % 2014 |
0 |
100.000 |
€ 200 (misura fissa) |
100.000 |
250.000 |
0,015% |
250.000 |
500.000 |
0,013% |
500.000 |
1.000.000 |
0,010% |
1.000.000 |
10.000.000 |
0,009% |
10.000.000 |
35.000.000 |
0,005% |
35.000.000 |
50.000.000 |
0,003% |
50.000.000 |
|
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
(*) L'importo beneficia della riduzione del 50% rispetto all'anno 2014. Anche l'aliquota fissa (di euro 200,00) si riduce ad euro 100,00 che, incrementata del 20%, raggiunge l'importo fisso dovuto per euro 120,00 dovuto per l'anno 2025.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il triennio 2023-2024-2025 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.
Esempi di calcolo del diritto annuale 2025 dovuto, in base al fatturato (2024):
Esempio 1: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2024 fino ad € 100.000,00 (primo scaglione) - diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → da versare € 120,00
Esempio 2: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2024 € 585.432,00 (quarto scaglione) - diritto dovuto per la sede € 263,54320 → riduzione del 50% → € 131,77160 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 158,12590 → da versare € 158,00
Esempio 3: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2024 oltre € 50.000.000,00 (ottavo scaglione) - diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → da versare € 24.000,00
Quando versare
La scadenza ordinaria per il pagamento del diritto annuale è quella per il pagamento delle imposte sul reddito, salvo le nuove iscrizioni che hanno un termine di 30 giorni dopo la domanda.
Per le persone giuridiche possono esserci scadenze particolari in base all'approvazione del bilancio.
Per tutte i soggetti già iscritti al 1 gennaio 2025 (imprese, unità locali e soggetti R.E.A.) si paga con la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito (con la normativa vigente, a fine giugno).
Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. che si iscrivono successivamente al 1 gennaio 2025 il pagamento è dovuto al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito sul conto prepagato); oppure dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.
E' inoltre possibile versare con la maggiorazione dello 0,40% (entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria). L'importo dello 0,40% va aggiunto al tributo (ovvero utilizzando il codice 3850).
La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (ovvero utilizzando il codice 3850) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti (quindi l'F24 sarà a saldo zero per effetto della compensazione).
In alternativa all'applicazione della maggiorazione citata, si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve" (utilizzando in tal caso codici tributo dedicati 3852 per la sanzione e 3851 per gli interessi), per approfondimenti sul ravvedimento operoso, visita la pagina dedicata.
E' esclusa la possibilità di compensare gli importi relativi ai codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni), che pertanto devono essere saldati con un pagamento (ai sensi della risoluzione n. 115/E del 23/05/2003: "Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.").
Resta invece possibile compensare la sola parte dell'importo del tributo (3850), con altri crediti a disposizione dell'azienda.
Il diritto annuale NON può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il pagamento deve essere effettuato in un'UNICA soluzione e NON può essere rateizzato.
Avivso emissione Ruolo relativo all'annualità 2021
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Approfondimento Ravvedimento Operoso:
visita la pagina dedicata all'applicazione del Ravvedimento Operoso sul Diritto Annuale camerale.
Disposizioni per l'accesso ai servizi dell'ufficio tributi
Richieste informative o istruttorie, istanze di revizione in autotutela
Dovranno essere inviate all’ufficio tributi a mezzo PEC o mail, all’indirizzo PEC della Camera di Commercio: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
L’ufficio gestirà anche:
- Informazioni specialistiche e verifiche sul diritto annuo
- Rimborso diritto annuale
- Annullamento cartella di pagamento (istanze di revisione in autotutela)
N.B.: Le richieste di informazioni su cartelle di pagamento o situazioni debitorie dovranno essere effettuate direttamente dall’interessato (titolare o legale rappresentante), o da persona dallo stesso delegata, allegando modulo di delega con firma autografa e fotocopia del documento di identità (in alternativa il titolare o legale rappresentante firma digitalmente l'istanza) - Visita la pagina della Modulistica del Diritto Annuale
Le cartelle pagate (da uno dei soggetti intestatari), assolvono anche gli eventuali coobbligati, senza necessità di richiedere lo sgravio a nome dei coobbligati.
MODALITA' di VERIFICA del DIRITTO ANNUALE e PAGAMENTO del DIRITTO ANNUALE NON A RUOLO
Nel caso di NON regolarità del diritto annuale, l'amministratore o il legale rappresentante potrà procedere alla consultazione e al pagamento dei tributi mancanti/incompleti NON ANCORA A RUOLO e regolarizzare:
a) consultando il cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it (accesso con firma digitale o SPID) Il cassetto dà la possibilità di controllare le ultime tre annualità e saldare i tributi non in regola direttamente dall'area riservata con PagoPA
b) consultando la posizione debitoria da https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm ed effettuamdo il pagamento tramite PagoPA direttamento dal sito
c) consultando il sito dell'Agenzia Entrate Riscossione, sezione imprese e professionisti, per le annualità ISCRITTE a RUOLO (è consigliabile consultare il sito periodicamente)
d) contattando direttamente l'ufficio tributi tributi@cs.camcom.it (richiesta di informazioni sulla posizione debitoria a firma digitale del legale rappresentante oppure mail + documento di riconoscimento del legale rappresentante) con tale modalità il diritto annuale (dell’anno in corso e pregressi - non a ruolo) è pagabile esclusivamente:
1) Con modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850.
Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("CS" se trattasi di Cosenza)
e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento del diritto annuale.
2) Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it scegliendo l'opzione ‘Calcola e paga’ si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma PagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.
MODALITA' di VERIFICA del DIRITTO ANNUALE e PAGAMENTO del DIRITTO ANNUALE A RUOLO (cartelle esattoriali)
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Avviso del 31/01/2023: Stralcio dei debiti fino a € 1.000
Provvedimento n. 1 del 30. 01. 2023
Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
-
interessi per ritardata iscrizione a ruolo
-
sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).
-
capitale
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rimborso spese per procedure esecutive
-
diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Avviso del 4 ottobre 2022: Emissione RUOLI per omesso/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale 2020
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Dirigente: D.ssa Erminia Giorno
Ultimo aggiornamento pagina: 31.01.2025