fbpx Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Camera di Commercio di Cosenza

D.Lgs. 33/2013 - art. 28 c. 1, modificato dall’ art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

“Art. 28  Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. (78) 2.  La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.” 

 
 
Aggiornato 25.03.2025