Diritto annuale anni precedenti
DIRITTO ANNUALE 2023 E ANNI PRECEDENTI
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11 novembre 2022 - prot. 339674, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2023, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023 (ed Allegato A del DM 23-02-2023), entrato in vigore il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale per il gli anni 2023-2025, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese - Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 22/12/2022.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (ovvero per l'annualità 2023 entro il 30/06/2023).
A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2023 (comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono di seguito riportati.
Importi DIRITTO ANNUALE in MISURA FISSA
|
||
---|---|---|
Natura Giuridica |
Sede Legale |
Unità Locali |
Imprese individuali iscritte o annotate nella |
€ 53,00 |
€ 11,00 |
Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Soggetti iscritti ONLY REA |
€ 18,00 |
-- |
Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria) |
-- |
€ 66,00 |
Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società semplici (non agricole) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Importi Diritto Annuale in base al FATTURATO
Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 (modello IRAP 2023) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:
Da Euro |
A Euro |
(*) Aliquote % 2014 |
0 |
100.000 |
€ 200 (misura fissa) |
100.000 |
250.000 |
0,015% |
250.000 |
500.000 |
0,013% |
500.000 |
1.000.000 |
0,010% |
1.000.000 |
10.000.000 |
0,009% |
10.000.000 |
35.000.000 |
0,005% |
35.000.000 |
50.000.000 |
0,003% |
50.000.000 |
|
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
(*) L'importo beneficia della riduzione del 50% rispetto all'anno 2014. Anche l'aliquota fissa (di euro 200,00) si riduce ad euro 100,00 che, incrementata del 20%, raggiunge l'importo fisso dovuto per euro 120,00 dovuto per l'anno 2023.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il triennio 2023-2024-2025 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.
Esempi di calcolo del diritto annuale in base al fatturato:
Esempio 1: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 fino ad € 100.000,00 (primo scaglione) - diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → da versare € 120,00
Esempio 2: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 € 585.432,00 (quarto scaglione) - diritto dovuto per la sede € 263,54320 → riduzione del 50% → € 131,77160 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 158,12590 → da versare € 158,00
Esempio 3: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 oltre € 50.000.000,00 (ottavo scaglione) - diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → da versare € 24.000,00
Quando versare
Il termine per il pagamento del diritto è il 30 giugno 2023 (salvo diverse disposizioni di proroghe) con la possibilità di versare con la maggiorazione dello 0,40% (entro i 30 giorni successivi alla scadenza) ovvero entro 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 è domenica). L'importo dello 0,40% va aggiunto al tributo (ovvero utilizzando il codice 3850).
La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (ovvero utilizzando il codice 3850) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti (quindi l'F24 sarà a saldo zero per effetto della compensazione).
In alternativa all'applicazione della maggiorazione citata, si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve" (utilizzando in tal caso codici tributo dedicati 3852 per la sanzione e 3851 per gli interessi), per approfondimenti sul ravvedimento operoso, visita la pagina dedicata.
E' esclusa la possibilità di compensare gli importi relativi ai codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni), che pertanto devono essere saldati con un pagamento (ai sensi della risoluzione n. 115/E del 23/05/2003: "Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.").
Resta invece possibile compensare la sola parte dell'importo del tributo (3850), con altri crediti a disposizione dell'azienda.
Approfondimento: visita la pagina dedicata alla Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA anno 2023.
(aggiornamento al 20/07/2023)
DIRITTO ANNUALE 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 22 dicembre 2021 - prot. 429691, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2022, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.
Ha altresì autorizzato, con Decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale anche per il triennio 2020-2022, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2022, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, c.3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435.
A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2022 (Comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono riportati nella seguente tabella:
Importi diritto annuale (decorrenza 1.1.2022) |
||
---|---|---|
Natura Giuridica |
Sede Legale |
Unità Locali |
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese |
€ 53,00 |
€ 11,00 |
Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Soggetti iscritti ONLY REA |
€ 18,00 |
-- |
Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria) |
-- |
€ 66,00 |
Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società semplici |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
DIRITTO ANNUALE 2021
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe.
5 Luglio 2021 - Differimento dei termini
In considerazione dell’impatto causato dall’emergenza sanitaria sui contribuenti, il MEF, con Comunicato n. 133 del 28/06/2021 ha reso nota l’adozione di un DPCM che proroga il termine del versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità - ISA - compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio. La proroga riguarda anche il versamento del diritto annuale camerale.
Ulteriore proroga scadenza del Diritto Annuale 2021
Anche al versamento del diritti annuale è applicata la proroga al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, si applica anche al versamento del diritto annuale.
La proroga riguarda infatti tutti i versamenti delle imposte con scadenza 30 giugno 2021, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
Tutte le imprese riceveranno sulla casella PEC dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
- Informativa 2021 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
- Informativa 2021 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA
Importi diritto annuale (decorrenza 1.1.2020) |
||
---|---|---|
Natura Giuridica |
Sede Legale |
Unità Locali |
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese |
€ 53,00 |
€ 11,00 |
Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Soggetti iscritti ONLY REA |
€ 18,00 |
-- |
Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria) |
-- |
€ 66,00 |
Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società semplici |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate(snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Tutte le imprese riceveranno sulla casella pec dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
- Informativa 2020 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
- Informativa 2020 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA
13.07.2020 DIFFERIMENTO TERMINI PER CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI ISA
DIRITTO ANNUALE 2019:
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2018
-Informativa 2019 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
-Informativa 2019 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA
Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it ‘Calcola e paga’ si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Le imprese possono controllare i propri versamenti relativi al diritto annuale
- eventuale maggiorazione camerale applicata per l'annualità