fbpx Diritto annuale anni precedenti | Camera di Commercio di Cosenza

 

DIRITTO ANNUALE 2024 E ANNI PRECEDENTI

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 20 dicembre 2023 - prot. 383421, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2024, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023 (ed Allegato A del DM 23-02-2023), entrato in vigore il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale per il gli anni 2023-2025, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese - Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 22/12/2022.

 

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2024, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (ovvero per l'annualità 2024 entro il 01/07/2024).

 

A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2024 (comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono di seguito riportati.

 

Importi del Diritto Annuale in MISURA FISSA
decorrenza 1.1.2024

Natura Giuridica

Sede Legale

Unità Locali

Imprese individuali iscritte o annotate nella
Sezione Speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
(importi già arrotondati all'euro)

€ 53,00 (*)

€ 11,00 (*)

Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti ONLY REA

€ 18,00

--

Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria)

--

€ 66,00

Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici (non agricole)

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.)

€ 120,00

€ 24,00

[*] Importi da versare già arrotondati all’unità di euro, pari in origine a euro 52,80 e 10,56

 

 

Importi Diritto Annuale in base al FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale COMMISURATO AL FATTURATO (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011.
 
Il diritto annuale 2024 dovuto, dovrà essere calcolato sulla base del "fatturato" indicato nel modello IRAP 2024 ovvero riferito al periodo d'imposta 2023.
L''importo dovuto è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale seguendo l'opzione "Calcola e Paga".
Le funzioni di calcolo sono disponibili anche dal "Cassetto digitale dell'Imprenditore" disponibile al link https://impresa.italia.it/cadi/app/login (per l'accesso è necessario identificarsi utilizzando la CNS-Dispositivo di Firma oppure lo SPID).
Il Cassetto digitale dell'Imprenditore è accessibile anche tramite APP dedicata "Impresa Italia" realizzata da InfoCamere e scaricabile dagli store Android ed Apple, per avere a disposizione i documenti della tua impresa.

 

Per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 (modello IRAP 2024) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

Fatturato
da Euro

A Euro

(*) Aliquote % 2014

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

(*) L'importo beneficia della riduzione del 50% rispetto all'anno 2014.  Anche l'aliquota fissa (di euro 200,00) si riduce ad euro 100,00 che, incrementata del 20%, raggiunge l'importo fisso dovuto per euro 120,00 dovuto per l'anno 2024.

 

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il triennio 2023-2024-2025 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

 

 

Esempi di calcolo del diritto annuale dovuto, in base al fatturato:

Esempio 1: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2023 fino ad € 100.000,00 (primo scaglione) - diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → da versare € 120,00

Esempio 2: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2023 € 585.432,00 (quarto scaglione) - diritto dovuto per la sede € 263,54320 → riduzione del 50% → € 131,77160 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 158,12590 → da versare € 158,00

Esempio 3: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2023 oltre € 50.000.000,00 (ottavo scaglione) - diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) →  riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → da versare € 24.000,00

 

 

Quando versare

Per le imprese già iscritte in annualità precedenti, la scadenza di versamento è fissata al 01/07/2024 (essendo il 30/06/2024 ricadente di domenica), salvo diverse disposizioni di proroghe per specifiche situazioni.

Per le nuove iscrizioni (nel 2024) nel Registro imprese o nel Rea o per le aperture di nuove unità locali, deve essere pagato in fase di invio della pratica telematica tramite addebito in conto Telemaco oppure, a scelta, entro i successivi 30 giorni.
 

E' inoltre possibile versare con la maggiorazione dello 0,40% (entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria) ovvero entro 31 luglio 2024. L'importo dello 0,40% va aggiunto al tributo (ovvero utilizzando il codice 3850).

La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (ovvero utilizzando il codice 3850) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti (quindi l'F24 sarà a saldo zero per effetto della compensazione).

In alternativa all'applicazione della maggiorazione citata, si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve" (utilizzando in tal caso codici tributo dedicati 3852 per la sanzione e 3851 per gli interessi), per approfondimenti sul ravvedimento operoso, visita la pagina dedicata.

 

E' esclusa la possibilità di compensare gli importi relativi ai codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni), che pertanto devono essere saldati con un pagamento (ai sensi della risoluzione n. 115/E del 23/05/2003: "Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.").

 

Resta invece possibile compensare la sola parte dell'importo del tributo (3850), con altri crediti a disposizione dell'azienda.

 
Il diritto annuale NON può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il pagamento deve essere effettuato in un'UNICA soluzione e NON può essere rateizzato.

 

20 giugno 2024: Approfondimento - Differimento dei termini di scadenza per i soggetti ISA e Forfettari al 31 luglio 2024, senza applicazione di maggiorazione

 

Ai sensi dell’art. 24, c. 35, della Legge n. 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese. Tale condizione viene verificata in fase di richiesta della certificazione. Per le posizioni NON regolari, il certificato NON potrà essere emesso.
 
Si richiama l'art. 14 del Regolamento Camerale (adottato con delibera di giunta camerale n. 27 dell’11.04.2012) per come modificato con D.G. n. 72 del 19/09/2016, che indica il requisito della regolarità dei versamenti relativi al diritto annuale, per le imprese che partecipano ai bandi camerali a causa di esclusione, ovvero le modalità per sanare le irregolarità.

 

 

Lettere informative anno 2024
- Informativa diritto annuale 2024 per imprese iscritte in sezione speciale e soggetti REA (pdf)
- Informativa diritto annuale 2024 per imprese iscritte in sezione ordinaria (pdf)

Le informative sono state inviate alle imprese sulle PEC indicate nel Registro delle Imprese.

Le imprese che versano in misura fissa hanno altresi ricevuto, in via sperimentale, l'avviso di pagamento recante l'importo da versare (utilizzabile con PagoPA entro la scadenza ordinaria del 01/07/2024)

 

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Avviso 6 giugno 2024:
Si avvisano gli imprenditori che in data odierna sono in corso di spedizione, sulle PEC aziendali indicate su Registro delle Imprese, le informative per il versamento del diritto annuale 2024.

 
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Avviso preliminare:
Sono in corso di pubblicazione le informative relative all'annualità 2024 del diritto annuale camerale, nonchè il mailing dedicato su PEC.
Accedi al "Cassetto digitale dell'Imprenditore" disponibile al link https://impresa.italia.it/cadi/app/login
 
Genericamente, per le imprese già iscritte in annualità precedenti, la scadenza di versamento è fissata al 01/07/2024 (essendo il 30/06/2024 ricadente di domenica).
Per le nuove iscrizioni nel Registro imprese o nel Rea o per le aperture di nuove unità locali, deve essere pagato in fase di invio della pratica telematica tramite addebito in conto Telemaco oppure, a scelta, entro i successivi 30 giorni.
 
Il diritto annuale NON può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il pagamento deve essere effettuato in un'UNICA soluzione e NON può essere rateizzato.
 
Per le modalità di versamento del diritto annuale, sono disponibili i canali:
- Modello F24;
- PagoPA (tramite piattaforma dedicata "Calcola e Paga" (dal portale nazionale) - Utilizzabile anche per il pagamento del diritto calcolato in base al fatturato;
Per le nuove iscrizioni (effettuate nel 2024), si aggiunge la possibilità di pagamento tramite addebito in conto Telemaco (contestualmente all'invio della pratica telematica), ovvero con Modello F24 entro i 30 giorni dall'invio della pratica telematica.
 
Ai sensi dell’art. 24, c. 35, della Legge n. 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro imprese. Tale condizione viene verificata in fase di richiesta della certificazione. Per le posizioni NON regolari, il certificato NON potrà essere emesso.
 
Si richiama l'art. 14 del Regolamento Camerale (adottato con delibera di giunta camerale n. 27 dell’11.04.2012) per come modificato con D.G. n. 72 del 19/09/2016, che indica il requisito della regolarità dei versamenti relativi al diritto annuale, per le imprese che partecipano ai bandi camerali a causa di esclusione, ovvero le modalità per sanare le irregolarità.
 
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Avviso 19 dicembre 2023 - Controlli preliminari all'emissione del ruolo relativo al diritto annuale 2021

Nei prossimi mesi la Camera di Commercio di Cosenza provvederà ad emettere il ruolo esattoriale per la riscossione del diritto annuale 2021.

Si consiglia pertanto alle aziende di verificare di aver eseguito correttamente ed entro i termini previsti, il versamento dovuto per l'annualità 2021.

In caso di irregolarità o mancanza di versamento, è ancora possibile spontaneamente versare e regolarizzare il pagamento non eseguito per l’anno 2021, prima che venga formato il relativo ruolo esattoriale, risparmiando ulteriori ed inutili spese collegate alla procedura di riscossione coattiva, che saranno messe in atto e gestite dall’Agente della Riscossione.

A tal fine l’ufficio tributi della Camera di Commercio è disponibile a supportare le aziende nella corretta determinazione dell’importo del diritto da versare, comprensivo di sanzioni ed interessi

Sarà sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo tributi@cs.camcom.it avente ad oggetto “Pre-Ruolo Diritto Annuale 2021: richiesta conteggio per il versamento del diritto annuale”, riportando nella mail il codice fiscale ed il numero REA dell'azienda, in modo che l’ufficio tributi possa trasmettere i conteggi e le indicazioni per poter procedere al versamento.

 

 


 

DIRITTO ANNUALE 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11 novembre 2022 - prot. 339674, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2023, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023 (ed Allegato A del DM 23-02-2023), entrato in vigore il 7 aprile 2023, ha autorizzato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale per il gli anni 2023-2025, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese - Delibera del Consiglio Camerale n. 9 del 22/12/2022.

 

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, comma 3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (ovvero per l'annualità 2023 entro il 30/06/2023).

 

A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2023 (comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono di seguito riportati.

 

Importi DIRITTO ANNUALE in MISURA FISSA
decorrenza 1.1.2023

Natura Giuridica

Sede Legale

Unità Locali

Imprese individuali iscritte o annotate nella
Sezione Speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
(importi già arrotondati all'euro)

€ 53,00

€ 11,00

Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti ONLY REA

€ 18,00

--

Imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria)

--

€ 66,00

Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici (non agricole)

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.)

€ 120,00

€ 24,00

 
 

Importi Diritto Annuale in base al FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale COMMISURATO AL FATTURATO (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011.
 
Il diritto annuale 2023 sarà calcolato sulla base del "fatturato" indicato nel modello IRAP 2023 periodo d'imposta 2022.
L''importo è calcolabile online dal sito nazionale del diritto annuale seguendo l'opzione "Calcola e Paga".
 
 

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese, tranne le individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 (modello IRAP 2023) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

Da Euro

A Euro

(*) Aliquote % 2014

0

100.000

€ 200 (misura fissa)

100.000

250.000

0,015%

250.000

500.000

0,013%

500.000

1.000.000

0,010%

1.000.000

10.000.000

0,009%

10.000.000

35.000.000

0,005%

35.000.000

50.000.000

0,003%

50.000.000

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

 

(*) L'importo beneficia della riduzione del 50% rispetto all'anno 2014.  Anche l'aliquota fissa (di euro 200,00) si riduce ad euro 100,00 che, incrementata del 20%, raggiunge l'importo fisso dovuto per euro 120,00 dovuto per l'anno 2023.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato l’aumento per il triennio 2023-2024-2025 della misura del diritto annuale del 20 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93 e s.m.i., per il finanziamento di progetti strategici.

 

Esempi di calcolo del diritto annuale in base al fatturato:

Esempio 1: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 fino ad € 100.000,00 (primo scaglione) - diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → da versare € 120,00

Esempio 2: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 € 585.432,00 (quarto scaglione) - diritto dovuto per la sede € 263,54320 → riduzione del 50% → € 131,77160 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 158,12590 → da versare € 158,00

Esempio 3: fatturato complessivo, ai fini IRAP, realizzato dall'impresa nell'esercizio 2022 oltre € 50.000.000,00 (ottavo scaglione) - diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) →  riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → da versare € 24.000,00

 

 

 

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto è il 30 giugno 2023 (salvo diverse disposizioni di proroghe) con la possibilità di versare con la maggiorazione dello 0,40% (entro i 30 giorni successivi alla scadenza) ovvero entro 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio 2023 è domenica). L'importo dello 0,40% va aggiunto al tributo (ovvero utilizzando il codice 3850).

La maggiorazione dello 0,40% va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (ovvero utilizzando il codice 3850) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti (quindi l'F24 sarà a saldo zero per effetto della compensazione).

 

In alternativa all'applicazione della maggiorazione citata, si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il "ravvedimento breve" (utilizzando in tal caso codici tributo dedicati 3852 per la sanzione e 3851 per gli interessi), per approfondimenti sul ravvedimento operoso, visita la pagina dedicata.

 

E' esclusa la possibilità di compensare gli importi relativi ai codici 3851 (interessi) e 3852 (sanzioni), che pertanto devono essere saldati con un pagamento (ai sensi della risoluzione n. 115/E del 23/05/2003: "Il versamento delle somme dovute mediante i codici 3851-3852-3853, è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ tuttavia esclusa la compensazione.").

 

Resta invece possibile compensare la sola parte dell'importo del tributo (3850), con altri crediti a disposizione dell'azienda.

 

 

Approfondimento: visita la pagina dedicata alla Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA anno 2023.
(aggiornamento al 20/07/2023)

 

 


 

DIRITTO ANNUALE 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 22 dicembre 2021 - prot. 429691, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2022, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Ha altresì autorizzato, con Decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale anche per il triennio 2020-2022, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2022, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, c.3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435.

A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2022 (Comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%) sono riportati nella seguente tabella:

 

Importi diritto annuale (decorrenza 1.1.2022)

Natura Giuridica

Sede Legale

Unità Locali

Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese

€ 53,00

€ 11,00

Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti ONLY REA

€ 18,00

--

Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria)

--

€ 66,00

Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate (snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.)

€ 120,00

€ 24,00

 


 

DIRITTO ANNUALE 2021

Importi del DIRITTO ANNUALE dovuti dal 1° gennaio 2021 per l'iscrizione di nuove imprese, soggetti only REA e/o per l'apertura di nuove unità locali
 
Per l’annualità 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 0286980 del 22/12/2020, ha comunicato la misura del diritto camerale sulla base della riduzione degli importi del 50% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché sulla base del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/03/2020, che ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2020-2022, per il finanziamento di programmi e progetti strategici per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Pertanto, le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Cosenza per l’anno 2021, restano invariati rispetto al 2020.

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe.

 

5 Luglio 2021 - Differimento dei termini

In considerazione dell’impatto causato dall’emergenza sanitaria sui contribuenti, il MEF, con Comunicato n. 133 del 28/06/2021 ha reso nota l’adozione di un DPCM che proroga il termine del versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità - ISA - compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio. La proroga riguarda anche il versamento del diritto annuale camerale.

 

Ulteriore proroga scadenza del Diritto Annuale 2021

Anche al versamento del diritti annuale è applicata la proroga al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, prevista dall’art. 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, si applica anche al versamento del diritto annuale.

La proroga riguarda infatti tutti i versamenti  delle imposte con scadenza 30 giugno 2021, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con la Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Tutte le imprese riceveranno sulla casella PEC dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
- Informativa 2021 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
- Informativa 2021 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA

 
 

 
DIRITTO ANNUALE 2020
 
Importi del DIRITTO ANNUALE dovuti dal 1° gennaio 2020 per l'iscrizione di nuove imprese, soggetti only REA e/o per l'apertura di nuove unità locali
Per l’annualità 2020, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota 11 dicembre 2019 - prot. 0347962, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2020, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.
Ha altresì approvato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale anche per il triennio 2020-2022, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese.
La Camera di Commercio di Cosenza con delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 03.12.2019 ha pertanto avviato, con le modalità previste dall’art. 18 comma 10 della Legge 580/93 e s.m.i, le procedure necessarie per ottenere l’autorizzazione da parte del MISE all’incremento del diritto annuale nella misura del 20%, per il triennio 2020-2022.
Con Decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato l’incremento delle misure del diritto annuale.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2020, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, c.3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435
A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2020 sono riportati nella seguente tabella:

 

Importi diritto annuale (decorrenza 1.1.2020)

Natura Giuridica

Sede Legale

Unità Locali

Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese

€ 53,00

€ 11,00

Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti ONLY REA

€ 18,00

--

Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria)

--

€ 66,00

Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate(snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.)

€ 120,00

€ 24,00

 

 

Tutte le imprese riceveranno sulla casella pec dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
- Informativa 2020 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
- Informativa 2020 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA

 

 

13.07.2020 DIFFERIMENTO TERMINI PER CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI ISA

Il D.P.C.M. 27/06/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/06/2020, ha prorogato il termine dei versamenti dei contributi fiscali per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti da Agenzia delle Entrate a partire dall’anno di imposta 2018.
I versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali potranno pertanto essere effettuati entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione, oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni riguardano anche i contribuenti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art.27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 ad 89 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
La proroga si applica, per i soggetti già individuati, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2020.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

 


DIRITTO ANNUALE 2019:
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2018

 
Anche per l'anno 2019 restano in  vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2017-2018 e 2019 destinato al finanziamento di programmi e progetti strategici per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Pertanto, le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Cosenza per l’anno 2019, restano invariati rispetto al 2018.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe.
 
Per l'anno 2019 la scadenza ordinaria è fissata al 1 luglio 2019 con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.
Luglio 2019: la scadenza del 1.7.2019 è stata prorogata al 30 settembre 2019 per alcune categorie di contribuenti. Leggi l'informativa specifica relativa alla proroga.
 
Tutte le imprese riceveranno sulla casella pec dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
-Informativa 2019 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
-Informativa 2019 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA

 

Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it ‘Calcola e paga’ si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.


Le imprese possono controllare i propri versamenti relativi al diritto annuale

A partire dal 12 luglio 2017, l'impresa ha la possibilità di consultare la propria pagina riepilogativa dei versamenti effettuati; il servizio è reso disponibile in forma gratuita per i legali rappresentanti (o soggetti da essi delegati) delle PMI iscritte al Registro delle Imprese e permette la consultazione delle seguenti informazioni:
- Lista delle ultime tre annualità di competenza e degli enti camerali per cui l’impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale in riferimento alle sue iscrizioni al Registro Imprese per ogni annualità disponibile e per ogni ente camerale
- eventuale maggiorazione camerale applicata per l'annualità
- eventuale fatturato di riferimento della sede di impresa, utile al calcolo del dovuto e pervenuto all'ente camerale da Agenzia delle Entrate
- importo pagato
- dettaglio dei versamenti eseguiti (data versamento, tributo, importo)
 
L'acceso al servizio è digitale, ovvero con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Visita la pagina di accesso per l'utilizzo delle nuove funzioni: https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/public/loginAziende
Le Camere di commercio sono ogni giorno al fianco delle imprese e il Diritto Annuale versato dalle stesse ritorna al territorio attraverso il gran numero di servizi offerti alle imprese.
 
 

 

 
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