Protesto cambiale
Cambiale pagata entro 12 mesi dalla data del protesto
Se la cambiale è stata pagata entro 12 mesi dalla data di levata del protesto (unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto) è possibile chiederne la cancellazione presentando, alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto, la domanda di cancellazione, compilata e firmata dalla persona protestata.
Cosa serve:
a) Modulo di domanda compilata in ogni sua parte (completa di firme del titolare del protesto, un numero di telefono ed una eventuale mail) previa lettura dell'informativa sulla Privacy;
b) Cambiali originali;
c) Documento di riconoscimento del titolare;
d) Liberatoria creditore+ documento di riconoscimento;
e) Eventuali altri documenti (es. riabilitazione tribunale, documento del delegato, ecc);
f) Ricevuta del versamento cumulativo dei diritti di segreteria (€ 8.00 per ogni titolo da cancellare) e dell'imposta di bollo (a pratica) di € 16.00 pagabile escluvivamente da PAGOPA come da indicazioni "costi e modalità di pagamento" di seguito indicate;
Cambiale pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto
Se la cambiale è stata pagata dopo 12 mesi dalla data del protesto, l'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico Protesti, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato:
- dal Tribunale competente per residenza/sede legale (art. 17 Legge 108/96).
- o, in alternativa, tramite atto redatto da notaio (novità introdotta dalla Riforma Cartabia).
Il rilascio del decreto di riabilitazione non comporta automaticamente la cancellazione dal Registro Informatico Protesti. La stessa deve essere richiesta con apposita istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione, che può essere presentata con le seguenti modalità:
Richiesta di cancellazione protesto per avvenuta riabilitazione – Modalità cartacea
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento d'identità del firmatario della domanda e dell'eventuale delegato;
- marca da bollo da 16 euro;
- diritti di segreteria da 8 euro per ogni protesto;
- copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione rilasciata dal Tribunale.
La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi articoli e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:
- copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia del documento di identità del firmatario);
- copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, dovrà essere firmato digitalmente dall'avvocato.
Non è necessario allegare la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente.
In merito alla tempistica di rilascio dei decreti e/o la trasmissione degli stessi alla Camera di commercio, si prega di rivolgersi esclusivamente al Tribunale competente.
Diritti di Segreteria: € 8 a cambiale
Imposta di bollo: € 16 marca da bollo, per ogni domanda (può contenere più titoli)
- Dalla piattaforma cs.servizionline.camcom.it