Attività promozionali per l'internazionalizzazione delle imprese
Attività e servizi amministrativi per l'estero
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
I servizi d'Internazionalizzazione, relativamente al rilascio della
documentazione per l'estero, verranno resi esclusivamente on line da
www.registroimprese.it previa iscrizione alla piattaforma Telemaco con abilitazione all'invio delle pratiche telematiche.
L'invio della documentazione per l'estero è disponibile alla sezione -> servizi e.gov o direttamente dalla piattaforma Cert'O
https://praticacdor.infocamere.it/ptco/Home.action?x=1
Occorre in via preliminare essere dotati di firma digitale.
L'accesso per la predisposizione telematica delle pratiche per l'ottenimento del certificato d'origine e per l'iscrizione Italiancom (ex numero meccanografico) è disponibile sulla piattaforma
http://praticaicom.infocamere.it/ptoe/HomePtoe.action?x=1 Allo stesso link, previa iscrizione gratuita, è disponibile un corso in e-learning per l'utilizzo del servizio.
Per il ritiro dei certificati per l'estero sarà possibile esclusivamente con modalità da concordare via mail o telefonicamente.
Per informazioni scrivere alla mail dedicata
commercio.estero@cs.camcom.it o telefonare al 0984.8151 da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
SPECIALE BREXIT
Dal 1 gennaio 2021, la Gran Bretagna è uscita definitivamente dall’Unione Europea, divenendo a tutti gli effetti uno Stato terzo.
il 24 dicembre scorso, è stato raggiunto un "agreement in principle" con il Regno Unito, che definisce la futura cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021
Questo non cambia la posizione del Regno Unito, quale Paese terzo rispetto all'Unione Europea. Dal 1 gennaio, infatti, a prescindere dall'accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.
L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.
Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.
La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.
Origine delle merci e regole per gli scambi
L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale.
Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.
Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:
- sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a:
- un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
- spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
La dichiarazione prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) ha il contenuto seguente e può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell'UE:
Note di compilazione:
- If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
- Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within theUnited Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
- Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
- Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.
Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.
Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio.
Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.
E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo
riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.
L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.
Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.
In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.
Carnet ATA
A parziale rettifica della comunicazione dello scorso 15 dicembre, si precisa che la DG TAXUD ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.
Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto un opuscolo, qui allegato, che potrà essere distribuito ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.
Movimento delle persone
Dall'inizio del 2021 sarà anche interrotta la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito. Il 1 gennaio scatterà, infatti, il nuovo sistema di immigrazione. Coloro che si recano in Gran Bretagna alla ricerca di un'occupazione dovranno avere un visto, concesso solo se si ha già un'offerta di lavoro e un salario previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro). Fatti salvi i lavori essenziali, dove è prevista una soglia più bassa e nel caso del settore sanitario anche una corsia preferenziale per svolgimento più rapido delle pratiche.
Non ci sarà bisogno di visto per i turisti, ma per visitare il Paese sarà necessario il passaporto e non si potrà restare per più di tre mesi. Tuttavia, per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna, fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità valida per l'espatrio.
I cittadini europei che vivono nel Regno Unito potranno ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status), se vivono nel Paese da meno di 5 anni. Il pre-settled status è valido per 5 anni, dopo i quali è possibile fare domanda per il settled status. Per ottenere la residenza provvisoria o permanente è necessario registrarsi all’ "Eu Settlement Scheme", allegando alla domanda i documenti che comprovano l' identità e la residenza nel territorio britannico.
Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma Erasmus: non solo gli studenti britannici non potranno accedervi ma dall'anno prossimo anche i loro colleghi europei dovranno richiedere il visto per studiare in Gran Bretagna e pagare la retta universitaria come studenti non britannici.
Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un visto “breve”, il passaporto e un’assicurazione sanitaria.
Attestato di sussistenza motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'impresa_EMERGENZA COVID_19
Il Ministero della Sviluppo Economico con nota del 25.03.2020 protocollo 88612 in accordo con Unioncamere Nazionale, ha emesso una propria nota in cui dispone che le Camere di Commercio nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla Legge, possono rilasciare, dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell'epidemia su richiesta dell’impresa interessata. L’impresa dovrà presentare domanda, in forma di autodichiarazione, dichiarando che le circostanze relative alla diffusione del COVID-19 e le restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia non hanno consentito l'assolvimento di obblighi contrattuali precedentemente assunti con le imprese estere, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
La richiesta va inoltrata alla Camera di Commercio utilizzando il canale CERT’O: la pratica e il modello vanno firmati digitalmente dal legale rappresentante/titolare firmatario.
Nel caso di impossibilità di utilizzo del canale CERT’O: invio tramite PEC all’indirizzo di posta certificata cciaa@cs.legalmail.camcom.it allegando il modello debitamente compilato e firmato (digitalmente) o graficamente allegando copia del documento di riconoscimento, del titolare/amministratore
Nuovo servizio di assistenza Ministero Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) per merci bloccate per restrizioni alla circolazione a causa del coronavirus
Tra le conseguenze della diffusione del COVID-19, si registrano anche casi di discriminazione verso merci italiane in esportazione e di restrizione alla circolazione.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è immediatamente attivato a tutela delle imprese, creando un apposito indirizzo mail al quale è possibile, sin da subito segnalare le difficoltà riscontrate
La Rete Diplomatico-Consolare e gli Uffici ICE all'estero sono al fianco del sistema imprenditoriale italiano e si attiveranno prontamente con le Autorità locali, al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate.
Le Camere di Commercio Italiane all' estero (ICC Italia) lanciano la #KnowledgeSharingPlatform: una piattaforma creata allo scopo di mettere il Network di ICC Italia a disposizione di imprese, professionisti ed enti per fronteggiare l’emergenza sociale ed economica causata dal COVID-19.
Ogni impresa/professionista/cultore della materia può:
✔ Condividere la sua professionalità, best practices, iniziative e servizi gratuiti con imprese e professionisti;
✔ Proporre un intervento on line, dove potrà essere illustrata una specifica problematica e offrire possibili soluzioni;
✔ Condividere il know-how proponendo un articolo da pubblicare sul sito.
DOCUMENTI E CERTIFICATI PER L’ESTERO
La Camera di Commercio rilascia alcune documentazioni necessarie allo svolgimento di attività commerciali sui mercati esteri, quali:
- Certificati di Origine
- Certificato d'Origine con stampa in azienda
- Carnet ATA e C.P.D. China-Taiwan
- Attestato Libera Vendita
- Visto Conformità Firma
- Visto Deposito degli Atti
- Numero meccanografico Italiancom
- Attestato di sussistenza di motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e dalle capacità dell'azienda EMERGENZA COVID-19
- Anexo IX- Importazione vini e bevande in Brasile
Rilascio certificazione per l'estero
Presso Camera di Commercio di Cosenza - Sportello Front Office
Esclusivamente per appuntamento
Dirigente: Erminia Giorno
Responsabile: Gisella Cucunato
Responsabile del procedimento: Concetta Romano